Cicognina74, in caso di mancato accordo con il datore di lavoro l'ultima parola è dell'Ipettorato del Lavoro presente c/o la DTL ( già Dpl), che determinerà la distribuzione.
La fattispecie e disciplinata dall'art. 10 del Dpr nr. 1026/1976 che per comodità di lettura si riporta.
Saluti Domenico
Art. 10.
Fermo restando che i riposi di cui all’art. 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità di provvedere all’assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio.
In caso di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’Ispettorato del lavoro.
Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.