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Permessi Legge 104

STUDIOCEL

Utente
Si certo logico che non sei tu che vai a reclamare per la gentile concessione...poi non so cosa tu voglia dice con una deroga ad personam della legge 104...

Comunque questo l' art. 33 della legge 104...,per tutti, salvo l' ad personam...
Comma 3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto puo' essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti
 

64fabius

Utente
Quindi dalla normativa che riporti in calce, innanzitutto la mia interpretazione, nonchè quella del mio datore di lavoro è che non ci sia mai stata nè gentile concessione, nè omaggio, nè deroga ad personam, al fatto che io possa assistere oltre al parente di terzo grado, privo di altro familiare atto a farlo, anche mia figlia, in quanto parente di primo grado.
Altra questione invece è quando si parli di cumulo di due parenti di terzo grado più parente di primo grado. Ovvero, nella fattispecie, la legge in tal caso, mi impedisce di assistere il secondo parente di terzo grado, pur se ricorrano per esso tutte le condizioni teoriche affinchè avessi potuto farlo.
La spiegazione tecnico-legale, a mio avviso, è la seguente: da un punto di vista cronologico, la prima richiesta che feci al mio datore di lavoro fu per il parente di terzo grado. E fu accettata senza problemi. Poi, in un secondo momento ebbi la disabilità di mia figlia, ed anche in questo caso il datore accettò la seconda istanza. Viceversa, per la terza richiesta inerente l'ulteriore parente di terzo grado, recentemente riconosciuto disabile ai sensi art3,comma 3, si è andato a configurare il cumulo e quindi l'inaccettabilità della mia istanza.
 
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