Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Perdita su crediti: deducibilità in caso di fallimento

Eliba61

Utente
Buongiorno,
il mio quesito riguarda quale importo poter girare a perdita su crediti e che tipo di documentazione è necessaria, a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore.
L'art.101 comma 5 del Testo Unico prevede che l'imprenditore possa valutare l'ammontare del credito da portare a perdita, documentando i criteri in base ai quali ha valutato il presumibile valore di realizzo.
Il curatore fallimentare non ha ancora presentato il piano di riparto, per cui non possiamo ancora basarci sulle sue considerazioni in merito alla possibilità di recuperare almeno una parte del nostro credito.
Non è possibile per il momento definire con certezza l'effettivo grado di recuperabilità del credito.
Sarebbe nostra intenzione dedurre almeno una parte del credito a partire già dal vecchio esercizio (2008)
Grazie per l'attenzione e per l'aiuto.
Elisabetta
 
Riferimento: Perdita su crediti: deducibilità in caso di fallimento

a mio parere, con sentenza di fallimento, da quando è iniziata la procedura a quando la stessa si conclude, si può, per così dire, "proporzionare" il giroconto a perdita su crediti in base alla presunta capienza del riparto. Ma è legittimo anche girare tutto il credito a perdita nell'anno in cui è stata emessa la sentenza di fallimento e poi registrare come sopravvenienza attiva gli eventuali futuri incassi.
Saluti
 
Riferimento: Perdita su crediti: deducibilità in caso di fallimento

Grazie mille.
Buon lavoro a tutti.
Elisabetta:s-sault:
 
Alto