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perdita delle srl

A

adelaide

Ospite
Una srl ha chiuso l'esercizio 2004 con una perdita di € 188.000,00 con un capitale versato di 10.000,00. Si può ripianare la predita solo con gli utili portati a nuovo già esistenti in bilancio (circa €12.000,00)e gli eventuali utili degli esercizi successivi, o essendo la perdita superiore al terzo del capitale sociale si deve obbilgatoriamente trasformare la società?
Grazie anticipatamente.
 
il problema non è il 1/3 ma che il capitale capitale sociale è ormai al di sotto del minimo legale.
 
ha ragione marlin, il problema non e' la riduzione del capitale al di sotto di 1/3 in conseguenza di perdite (art. 2482-bis del C.C.), ma che e' al di sotto del minimo legale. In questa situazione (art. 2482-ter)
se per la perdita di oltre un terzo il capitale si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare:

la riduzione del capitale e ed il contemporaneo aumento almeno ai minimi di legge; oppure la trasformazione della società.
Nel frattempo gli amministratori non possono eseguire operazioni di carattere straordinario in quanto la società si deve considerare come in liquidazione.
cia michele
 
Grazie per le risposte, a questo punto ho un altro problema, quali sono i tempi per la convocazione di assemblea per deliberare una delle due soluzioni? Si deve fare direttamente in sede di approvazione del bilacio o successivamente?
Grazie
 
La convocazione dell’assemblea, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, è fatta mediante raccomandata spedita almeno 8 giorni prima dell’adunanza (si conta il giorno di invio e non quello dell’assemblea; se l’atto costitutivo dice “otto giorni liberi” non si conta né il giorno di spedizione né quello dell’assemblea). L’atto costitutivo può prevedere anche altre forme quali fax o posta elettronica (nota: richiedere avvenuta lettura da parte del destinatario).
Il potere di convocare l’assemblea, nel silenzio della legge, spetta alle persone indicate nell’atto costitutivo.
se hai bisogno ancora, ciao michele
 
sul "senza indugio" si potrebbe scrivere un poema.
nessuno si è preoccupato , durante l'iter della riforma societaria, di sostituirlo con un bel "entro e non oltre xx giorni
 
infatti la convocazione e' senza indugio, ma per il ripianamento delle perdite ad esempio deve essere fatto entro il prossimo esercizio, non vedo la stessa fretta e preoccupazione di affrontare la perdita societaria nella normativa fiscale
 
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