Ciao, Alberto, effettivamente il tuo dubbio è giustificato. Ti riporto un trafiletto di G.Cristofoti dal sole del 4.10.99
L'obbligo di tenuta del registro dei codici meccanografici e` stato abolito dall'articolo 6, comma 2, del Dl 357/94. La disposizione e` frutto di un intervento da parte del legislatore volto a semplificare gli adempimenti contabili da parte dei contribuenti e le operazioni di controllo da parte dell'Erario. La norma abrogata (articolo 14, comma 3, Dpr 600/73) era pero` riferibile all'accertamento in materia di imposte sui redditi e, pertanto, pare corretto continuare a rispettare il contenuto minimo previsto per le registrazioni contabili in materia di Iva. In proposito, l'articolo 23 Dpr 633/72 dispone che per ciascuna fattura di acquisto o vendita debbano essere indicati il numero progressivo e la data di emissione, l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta, nonche` la ditta, denominazione o ragione sociale del cliente o del fornitore. L'amministrazione finanziaria ha tuttavia piu` volte affermato che, proprio in materia di registrazioni Iva, e` consentito effettuare registrazioni sulla base di codici numerici o alfanumerici a condizione che l'impresa specifichi nella prima pagina dei registri i criteri di composizione e di utilizzo dei codici. Nella circolare ministeriale 15 gennaio 1973 n.3, per esempio, e` stato affermato che nei registri di cui agli articoli 23 e 25 tenuti con sistemi meccanografici le indicazioni relative alle generalita` dei clienti e dei fornitori possono essere stampate in codice a condizione che presso l'impresa esistano scritture idonee a individuare le esatte generalita` degli operatori indicati in codice e purche` tali scritture siano tenute a norma dell'articolo 39 del Dpr 633/72. Il contribuente, pertanto, sara` libero di utilizzare la contabilita` in codice per le scritture obbligatorie ai fini civilistici e delle imposte sui redditi, nonche` per la contabilita` Iva, avendo pero` l'accortezza di predisporre tutti gli elaborati necessari a rendere chiara e univoca la decodificazione delle annotazioni in codice. Ai fini Iva, la prassi piu` volte confermata dall'amministrazione e consistente nel riportare sulla prima pagina dei singoli registri le tabelle di decodificazione appare idonea a consentire l'esecuzione di qualsiasi verifica da parte degli organi di controllo, non imponendosi peraltro la tenuta degli abrogati specifici registri dei codici meccanografici.