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per Silvietta

A

alberto

Ospite
Ciao Silvietta, mi serve una tua delucidazione:

parliam di software di contabilità e codificazione dei conti..
se per esempio un software che stampa i partitari e le schede clienti mettendo i codici dei conti e non la loro descrizione, mi obbliga alla tenuta del vecchio famoso registro codici? (vado a memoria in quanto è una vita che non ne tengo più..)
secondo me si..

grazie, ciao...
 
Non è più obbligatorio.
Vedi ART. 6
D.L. 10 giugno 1994, n. 357, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1994, n. 135 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 8 agosto 1994, n. 489 (Gazz. Uff. 10 agosto 1994, n. 186).

Ciao.
Silvietta
 
ok, non è più obbligatorio se la contabilità è in chiaro (se non ricordo male, in precedenza andava tenuto lo stesso) .. ma se non lo è? se viene stampato anche un solo conto in codice senza relativa descrizione?

la banca dati del ministero è off line.. mi leggerò quella legge appena disponibile.. grazie...

ciao silvietta..
 
Art. 6
Soppressione di adempimenti superflui.
1. Sono soppressi gli obblighi di:
a) tenuta del repertorio annuale della clientela;
b) compilazione degli elenchi dei clienti e dei fornitori collegati alla dichiarazione annuale IVA, e allegazione alla stessa dei modelli IVA 101 e 102 di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 31 dicembre 1984 (10);
c) tenuta dei conti individuali dei sostituti di imposta e dei soggetti di cui all'art. 19, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni (11);
d) tenuta del registro dei codici meccanografici;
d-bis) tenuta del registro di carico e scarico da parte di commercianti, riparatori, rappresentanti ed agenti di vendita in genere di apparecchi e di materiali radioelettrici (12).
1-bis. L'emissione del foglietto bollato è facoltativa qualora all'obbligo per la relativa tassa per i contratti di trasferimento di titoli e valori di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e successive modificazioni, si sia assolto in modo virtuale. Ai fini della liquidazione coattiva di cui all'articolo 44 della legge 20 marzo 1913, n. 272 , come sostituito dall'articolo 12 del R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815 , convertito dalla legge 5 gennaio 1933, n. 118, il pagamento della tassa può essere documentato con un estratto del registro previsto per il pagamento in modo virtuale o con una copia autentica della ricevuta di versamento della tassa stessa, mentre la conclusione del contratto può risultare da altro documento in relazione alla esecuzione del contratto stesso o da corrispondenza scambiata con la controparte (8).

*************************************
Puoi leggerne una copia anche a questo link:
http://w3.ittig.cnr.it/vipdn/1994N03570.htm

Penso che cmq sia conveniente allegare ai registri alla fine dell'anno la stampa della lista piano conti in modo da avere la decodifica.


Buon lavoro.
Silvietta.
 
Silvietta.. è vero.. è soppresso.. ma nel caso in cui la contabilità è in chiaro... io almeno ricordo questo dai commenti a detta legge quando uscì.. (vado a memoria..) e non potrebbe essere che così..

voglio dire... se la contabilità viene stampata cosi:

scheda mastrino cassa
codice cassa 1.4.001 cassa contanti

14/01/2004 cassa 10000 contropartita conto 1.2.001 cliente carlo

è ok

ma se stampa
contropartita conto 1.2.001
senza descrizione... ci va il registro codici o qualcosa di equipollente...
come dici tu.. una stampa relativa del piano conti clienti fornitori..
quindi un software che non prevede questa decodifica è incompleto...

ciao..
 
ps.. lo sto chiedendo per me.. visto che la ns. casa software ha pensato bene di cambiarci la procedura contabile e la nuova stampa schede contabili non è in linea a come era col vecchio gestionale.
Tale problema era sorto anche nel 1996 anno di impianto del vecchio software.. problema identico a questo, fatto presente.. e sistemato.. e ora te lo ripropongono...

grazie cmq, buon lavoro
 
Silvietta, scusa se...

scusa se ti disturbo ancora, ma secondo te che sei del settore, il mio ragionamento è errato?
Più che altro per saper orientarmi dovendo utilizzare la procedura che meglio risponde alla tutela del cliente...

grazie ancora, ciao, buon lavoro
 
Ciao, Alberto, effettivamente il tuo dubbio è giustificato. Ti riporto un trafiletto di G.Cristofoti dal sole del 4.10.99

L'obbligo di tenuta del registro dei codici meccanografici e` stato abolito dall'articolo 6, comma 2, del Dl 357/94. La disposizione e` frutto di un intervento da parte del legislatore volto a semplificare gli adempimenti contabili da parte dei contribuenti e le operazioni di controllo da parte dell'Erario. La norma abrogata (articolo 14, comma 3, Dpr 600/73) era pero` riferibile all'accertamento in materia di imposte sui redditi e, pertanto, pare corretto continuare a rispettare il contenuto minimo previsto per le registrazioni contabili in materia di Iva. In proposito, l'articolo 23 Dpr 633/72 dispone che per ciascuna fattura di acquisto o vendita debbano essere indicati il numero progressivo e la data di emissione, l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta, nonche` la ditta, denominazione o ragione sociale del cliente o del fornitore. L'amministrazione finanziaria ha tuttavia piu` volte affermato che, proprio in materia di registrazioni Iva, e` consentito effettuare registrazioni sulla base di codici numerici o alfanumerici a condizione che l'impresa specifichi nella prima pagina dei registri i criteri di composizione e di utilizzo dei codici. Nella circolare ministeriale 15 gennaio 1973 n.3, per esempio, e` stato affermato che nei registri di cui agli articoli 23 e 25 tenuti con sistemi meccanografici le indicazioni relative alle generalita` dei clienti e dei fornitori possono essere stampate in codice a condizione che presso l'impresa esistano scritture idonee a individuare le esatte generalita` degli operatori indicati in codice e purche` tali scritture siano tenute a norma dell'articolo 39 del Dpr 633/72. Il contribuente, pertanto, sara` libero di utilizzare la contabilita` in codice per le scritture obbligatorie ai fini civilistici e delle imposte sui redditi, nonche` per la contabilita` Iva, avendo pero` l'accortezza di predisporre tutti gli elaborati necessari a rendere chiara e univoca la decodificazione delle annotazioni in codice. Ai fini Iva, la prassi piu` volte confermata dall'amministrazione e consistente nel riportare sulla prima pagina dei singoli registri le tabelle di decodificazione appare idonea a consentire l'esecuzione di qualsiasi verifica da parte degli organi di controllo, non imponendosi peraltro la tenuta degli abrogati specifici registri dei codici meccanografici.
 
Quindi registro non più obbligatorio ma stampa del suo contenuto sulla prima pagina dei registri ...

o meglio

stampa su un unico tabulato del REGISTRO CODICI MECCANOGRAFICI!!

Sto fatidico registro esce dalla porta e rientra dalla finestra!!!

ehehehehe
Ciao
 
infatti, credo proprio sia così.. non ricordavo male.. quindi la procedura da me utilizzata sin'ora è ok.. quella nuova no.. e si che è la casa software è la stessa...
 
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