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per i più esperti

A

alberto

Ospite
per tornarci...

l'irap è dovuta per previsione di legge.
il fatto che per taluni operatori economici sian stati sollevati dubbi in materia della debenza della stessa e varie commissioni tributarie abbian sancito la non debenza del tributo in presenza di determinate condizioni, non ha eliminato per ora l'obbligo del pagamento della stessa da parte degli stessi (professionisti senza struttura organizzativa ecc...)
quindi l'irap va senza dubbio versata.

detto questo, il presunto credito verso lo stato per il versamento Irap scaturente dal fatto che la stessa sia ritenuta non dovuta per il fatto di carenza organizzativa, per il fatto che lo studio senza l'apporto del titolare non va avanti...(lo metto a grandi linee) come sentenze stabiliscono, dopo il diniego dell'amministrazione su istanza presentata dal contribuente beh.. credo vada accertato da un'altra sentenza di commissione tributaria riguardante il caso..(alla quale ovviamente si metteranno tutti i riferimenti alle altre sentenze già emanate in materia)

pago, ritengo non dovuto, faccio istanza di rimborso, arriva il diniego dell'amministrazione... ricorro.. provinciale regionale ecc ecc...

con la sentenza definitiva o passata in giudicato che mi riconosce il diritto al rimborso dell'irap ai tempi pagata, da quella sentenza decorrono i termini per l'ottenimento del rimborso dell'indebito pagamento dell'irap.

prima va riconosciuto il credito.. poi decorre il tutto...
 
A

alberto

Ospite
inoltre,
Una volta presentata istanza di rimborso (48 mesi dal versamento), in base all'art. 21 del D. Lgs 546/1992, il contribuente potrà poi adire alla Commissione Tributaria provinciale territorialmente competente entro 60 giorni dall'eventuale notifica di un provvedimento di rigetto da parte dell'Ufficio, oppure dopo il 90mo giorno dalla data di presentazione della domanda nel caso in cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate respinga l'istanza attraverso l'istituto del "silenzio-rifiuto". Il ricorso dovrà essere notificato al soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 546/1992, ovvero l'ente impositore (Ufficio del Ministero delle Finanze o ente locale o il concessionario del servizio di riscossione) dal quale promana l'atto impugnato, che assumerà in giudizio la posizione del resistente.
Giova osservare che qualora vi siano casi in cui il ricorso sia proposto da un atto proveniente da un Centro di Servizio, la legittimazione passiva compete all'Ufficio delle entrate del Ministero delle Finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso .
 
A

alberto

Ospite
vedi anche:

http://www.ordinearchitetti.mi.it/servizi/circolari/irap.htm

la risoluzione 80/e 31/03/03
 
S

Silvio

Ospite
Ecco. Appunto. Era proprio questo il punto del problema : silenzio - rigetto : per fare ricorso il 90mo giorno è il "dies a quo" ; e il "dies ad quem" ? Ho già avuto l'opinione di Andrea e Andra. E la tua qual è ?
 
A

alberto

Ospite
torno sull'argomento (primo perchè non ho sonno e non so che fare eheheh, ma anche ad integrazione e correzione di quanto da me detto prima e conferma di quanto detto da Andrea Torsella e Silvio)

Le possibilità di rimborso dell’irap per alcuni lavoratori autonomi sono legate alla sentenza della Corte costituzionale n.156 del 21 maggio 2001.
Con questa sentenza, che in realtà non ha accolto nessuna delle questioni di illegittimità costituzionale proposte da varie Commissioni Tributarie provinciali, si apre la strada del rimborso ai lavoratori autonomi privi di stabile organizzazione.
Detta Sentenza dice inoltre che l’accertamento dell’assenza di elementi organizzativi “ in mancanza di specifiche disposizioni normative costituisce questione di mero fatto”, rimettendo in pratica la questione ai giudici di merito che dovranno caso per caso verificare l’esistenza o meno dell’organizzazione.

per quanto riguarda i termini:
Il primo passo da fare è ed era quello di presentare l'istanza di rimborso come dispone l'articolo 38 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 essendo, questa normativa, richiamata dall'articolo 25 del Dlgs 446/97.
L'autorità competente a ricevere l'istanza è l'agenzia delle entrate come evidenziato nella Rm 31/03/2003 80
L'istanza va presentata entro quattro anni dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
Prima dell'entrata in vigore della legge 133/99 che ha modificato il primo comma dell'articolo 38, il termine era di 18 mesi.
In ragione del fatto che l'Irap si applica dal 1998 e che il primo versamento è stato effettuato nel periodo giugno/luglio 1998 (primo acconto), il "vecchio" termine di 18 mesi, non essendo spirato alla data di entrata in vigore della legge 133/99, dovrebbe intendersi prorogato.
In tal senso anche la circolare della Dre Lombardia n. 2 del 19 febbraio 2001.
Un problema è se nel computo dei termini si dovesse avere riguardo al semplice versamento (il primo acconto) o al saldo del periodo d'imposta (altrimenti giugno/luglio 1999). Sul punto la risoluzione 89/01 chiarisce che il computo è da effettuarsi avendo riguardo alla data del versamento.
I termini erano , quindi, a giugno/luglio 2002.
E’ assai improbabile che l'Ufficio provveda al rimborso.
Il contribuente deve quindi quasi sicuramente attivare il contenzioso presso la Commissione tributaria provinciale.
L'articolo 19, comma 1, lettera g) del Dlgs 546/92 individua infatti tra gli atti impugnabili anche il cosiddetto "silenzio rifiuto".
Il ricorso può essere proposto dopo novanta giorni dalla presentazione dell'istanza (articolo 21, comma 2 Dlgs 546/92).
Riguardo al termine ad quem vale quello di prescrizione decennale (articolo 2946 Codice civile).
Nel caso in cui sia stato notificato da parte dell'Ufficio il provvedimento di rigetto, il ricorso va invece presentato nell'ordinario termine di 60 giorni.
 
A

alberto

Ospite
vedo che sei nottambulo come me...

"E la tua qual è ?" beh credo di aver sviscerato il problema, (anche perchè la materia mi interessa e se in principio rispondo di getto poi mi piace rivedere la cosa e approfondirla) anche se magari son arrivato al punto dopo, ma d'altra parte non son uno dei più esperti anzi, ne ho da macinare ancora, ma forse il tutto era causato, forse, anche da una domanda poco chiara che nascondeva una questione un po complessa...

chiedo venia,

buona notte, buona domenica e buon lavoro..
 
A

Andrea Torsella

Ospite
Re: x Andrea e Andra

quando ho scritto 2 anni mi sono confuso con altro ... confermo il termine di 48 mesi e mi scuso per l'errore di distrazione.
 
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