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PER ALBERTO...

M

maurizio

Ospite
Volevo sottoporti questa situazione.. Francamente non so come comportarmi..

Mi si è presentato il caso di un soggetto che venuto via da un collega (giuro non c'entro niente.. :eek:) ) e che ha deciso di avvelrsi della mia consulenza.
Mi prospetta il seguente caso:
1- cod. att. 7420D (effettua consulenze su Network bla.. bla.. bla..)
2- regime contabile sostitutivo per nuove iniziative (concordato con il precedente consulente)
3- ahi!! ahi!! ahi!! 3 buste paga per la società per la quale è ora consulente!!!
Che si fa?
Premesso che ha fatto notule fino alla data odierna...
Si sta tutti zitti e mosca e si incrociano le dita o.. si prospetta la continuità?
Che ne pensi?
Avevo già inserito questo quesito, ma non trovo chiari spunti per procedere..
Grazie...
 
l'agenzia delle entrate da due risposte sulla continuità nella circolare Circolare del 18/06/2001 n. 59 punto 2.5 /2.6... "L'indagine diretta ad accertare la novita' dell'attivita' intrapresa, infine, va operata caso per caso, con riguardo
al contesto generale in cui la nuova attivita' viene esercitata". "

un conto è consulente, un conto è dipendente..

se faccio il dipendente sotto una ditta artigiana e poi intraprendo la stessa attività artigiana... c'è continuità...
ma se faccio il dipendente (come consulente?..) e poi il consulente.. (l'attività di consulenza è ampia... anche nel settore internet/network... bla bla bla...)...
spero di esserti stato utile....
 
e ancora...la stessa circolare....

" E' da ritenersi certamente mera
prosecuzione dell'attivita' in precedenza esercitata quell'attivita' che presenta il carattere della novita' unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale continuita', utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attivita' precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. "

è da valutare... sicuramente...

ciao.
 
Si.. questo mi aiuta, ma il fatto che sia consulente per la stessa impresa e di fatto faccia le stesse cose? Non c'entra un tubo?
Ed il fatto che l'unico cliente del consulente è la medesima ditta che lo aveva assunto?
Chiaramente tutto questo mi puzza di risparmio fiscale da parte dell'impresa visto che il lordo in busta era superiore..
 
Bene.. non avevo letto il tuo successivo intervento...
Alla luce di questo.. ammesso e non concesso che ci sia chiara continuità come ti comporteresti in merito al fatto che al contribuente consulente non spettava la possibilità di avvalersi del regime fiscale delle nuove iniziative?
 
Oltretutto utilizza un'autovettura della ditta per la quale svolge consulenza..
 
se il regime agevolato non gli spetta... va tassato secondo le regole ordinarie...

ok, è vero, hai fatto l'opzione per usufruire del regime agevolato che ti vincola per almeno un anno... ma se non ti spetta vale?

è vero che l'agenzia delle entrate ha regolato il caso in cui faccio il regime agevolato, mi dimentico la comunicazione dell'opzione ma alla fine vale il comportamento concludente.. la tardiva comunicazione non solo non determina nella fattispecie la decadenza dal regime agevolato, ma sia uno degli elementi di fatto in cui si è sostanziato il comportamento significativo della reale volontà del contribuente» (risoluzione 12/06/2002, n. 185/E). Infine, nel caso di specie, l’Agenzia ha escluso l’applicabilità di alcuna sanzione trattandosi di «violazione formale ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, dpr
n. 472/1997».

secondo me se non ti spetta devi applicare le regole ordinarie... deve rinunciare al regime agevolato...

ciao...
 
in merito ho trovato anche questa risposta ad un quesito simile:

"Titolo : Il regime per le nuove attività - Quesitario - Redditi di lavoro autonomo Testo : Un professionista biologo ha iniziato la propria attività nell’anno 2001 facendo istanza per l’applicazione del regime agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 legge 388/2000. Precedentemente già ricopriva incarico da amministratore di una società che svolge analisi chimiche e biologiche, con compensi che nell’anno 2001 sono stati tassati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Si chiede se alla luce delle ultime indicazioni ministeriali, secondo le quali i redditi percepiti per incarichi di amministratore possono e devono in taluni casi entrare a far parte dei redditi professionali, il reddito complessivo professionale sarà comunque tassabile ai sensi e per le disposizioni dell’art. 13 della legge n. 388/2000. Se anche i compensi da amministratore saranno tassati con imposta sostitutiva del 10%. Inoltre, se il fatto che l’incarico di amministratore era vigente già prima dell’apertura della posizione da professionista possa far venir meno il requisito di novità richiesto dalla legge 388/2000. Lettera firmata - Quesito via Internet Risposta Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 388/00, uno dei requisiti necessari per beneficiare del regime fiscale sostitutivo è che la nuova attività non sia una mera prosecuzione di un’attività di lavoro dipendente o autonomo svolta dallo stesso soggetto. Nel caso in esame, in effetti, la precedente carica di amministratore di una società che svolge attività di analisi chimiche e biologiche può far venir meno il requisito della novità. A nostro giudizio, il soggetto potrebbe applicare il regime sostitutivo se dimostrasse che in qualità di amministratore della suddetta società non effettuava direttamente le analisi, ma si limitava a occuparsi della gestione e dell’amministrazione della società, in caso contrario l’art. 13 della legge n. 388/00 non sarebbe applicabile. Il compenso percepito per l’attività di amministratore di una società che svolge attività di analisi chimiche e biologiche, esercitata da un biologo, alla luce delle ultime disposizioni ministeriali (ris. n. 56/E del 27/2/2002), deve confluire fra i redditi attratti nella sfera professionale. Pertanto sia i redditi derivanti dall’attività di biologo che dall’attività di amministratore vengono assoggettati all’imposta sostitutiva del 10%, tenendo presente che se il totale dei compensi percepiti nei primi due anni di attività superano i 30.987,42 euro, l’agevolazione decade automaticamente. "
 
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