Vedi, Alberto, che le cessioni che abbiano per oggetto beni acquistati senza il diritto alla detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 19 del decreto iva fossero, sin dal 1998, divenute operazioni esenti ex art. 10 punto 27/quinquies), lo sapevamo tutti e tutti siamo d’accordo che le cessioni vanno fatturate in esenzione di iva. Ciò vuol dire che se il promotore finanziario, cliente di Francesco, avesse venduto l’autovettura era OBBLIGATO ed emettere fattura in esenzione di iva ex art. 10.
Altro caso è l’autoconsumo. La questione trova la sua disciplina nell’art. 2, comma 2, punto 5), ove viene espressamente previsto che - in luogo di tutti gli altri beni per i quali vi è l’OBBLIGO di autofatturare con iva sul valore normale dei beni - fanno eccezione quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione d’imposta ex art. 19 (peraltro tali operazioni non rientrano neppure nella determinazione del volume d’affari, per rispondere a qualche altro!).
Ed a parere di chi scrive la ratio della norma è da individuarsi nella “inutilità” della emissione di un documento con iva esente…Pertanto, e di questo ne sono assolutamente convinto, per l’operazione di cui si discute (autoconsumo) non sorge alcun OBBLIGO di emissione di autofattura in quanto trattasi di operazione fuori campo iva ex art. 2, comma 2, punto 5) del decreto iva.
Comunque mi ha fatto piacere trattare la questione con te, diversamente da qualche altro a cui, per “illuminarsi” credo che basti un lumicino di candela…
Ciao…e buon lavoro
T.
[%sig%]