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per Alberto sulle "non cessioni"

T

Turi

Ospite
Se ti soffermassi ad analizzare anche il trattamento tributario delle operazioni la cui disciplina trova la sua previsione nel punto 4) del secondo comma (e bada bene non si trova al 3 comma), forse ti potrebbe sorgere il ragionevole dubbio che anche le “non cessioni” di cui al successivo punto 5) sono operazioni fuori campo iva ex art. 2, comma 2, numero 5) :)
S'intende, non sei obbligato a pensarla come me...
Ciao!
 
turi, ma nn è cosi.. va letto anche l'art. 10 dpr 633/72..
eran operazioni fuori campo iva fino al 31/12/1997.. ora son esenti e da fatturare..

qui nn è questione di pensarla in un modo o nell'altro..
Se si sbaglia a trattare una operazione in un modo anzichè in un altro, le conseguenze fiscali posson esser diverse, vai dalla mancata fatturazione, errata dichiarazione iva..

il disposto normativo è chiaro..
art. 2 c. 2 n. 5 + art. 10 dpr 633/27
ciao
 
A conferma di quanto dice Alberto :

Anche se dalla lettura dell'art. 2 comma 2 punto 5 " ...... con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19" si potrebbe pensare a una non cessione.
Dal 1° gennaio 1998 per aderire alla disciplina comunitaria sono state apportate modifiche alle cessioni di beni con imposta senza diritto alla detrazione.

Infatti, per queste cessioni( autoconsumo esterno con IVA non detratta ) non vi è assoggettabilità ad IVA e l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA,
ma è necessario una autofattura ex. art. 10 comma 27-quinquies.

[%sig%]
 
Vedi, Alberto, che le cessioni che abbiano per oggetto beni acquistati senza il diritto alla detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 19 del decreto iva fossero, sin dal 1998, divenute operazioni esenti ex art. 10 punto 27/quinquies), lo sapevamo tutti e tutti siamo d’accordo che le cessioni vanno fatturate in esenzione di iva. Ciò vuol dire che se il promotore finanziario, cliente di Francesco, avesse venduto l’autovettura era OBBLIGATO ed emettere fattura in esenzione di iva ex art. 10.
Altro caso è l’autoconsumo. La questione trova la sua disciplina nell’art. 2, comma 2, punto 5), ove viene espressamente previsto che - in luogo di tutti gli altri beni per i quali vi è l’OBBLIGO di autofatturare con iva sul valore normale dei beni - fanno eccezione quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione d’imposta ex art. 19 (peraltro tali operazioni non rientrano neppure nella determinazione del volume d’affari, per rispondere a qualche altro!).
Ed a parere di chi scrive la ratio della norma è da individuarsi nella “inutilità” della emissione di un documento con iva esente…Pertanto, e di questo ne sono assolutamente convinto, per l’operazione di cui si discute (autoconsumo) non sorge alcun OBBLIGO di emissione di autofattura in quanto trattasi di operazione fuori campo iva ex art. 2, comma 2, punto 5) del decreto iva.

Comunque mi ha fatto piacere trattare la questione con te, diversamente da qualche altro a cui, per “illuminarsi” credo che basti un lumicino di candela…
Ciao…e buon lavoro
T.

[%sig%]
 
turi, credo sia la stessa cosa, cessione o autoconsumo per iva nn detratta.. la fattura va emessa in quanto trattasi di operazione esente

ciao
 
Re: per turi sulle "non cessioni"

....certo che mi hai messo un bel dubbio..

la cosa verte sull'autoconsumo..

autoconsumo di beni con iva nn detratta per disposizione di legge a seguito cessata attività..

cosa diversa dall'autoconsumo di bene acquistato da privato o passato in attività dalla sfera imprenditoriale.. da sottoporre al regime del margine..

cosa diversa ancora dalla cessione (a terzi e nn autoconsumo) dello stesso con iva non detratta a monte per disposizione di legge.. che è da fatturare esente art. 10

mi sa che hai ragione turi, è operazione fuori campo iva.. da nn fatturare e manco esente..
fuori campo e stop.

bravo turi, complimenti..

ciao e buon lavoro..
 
Re: per turi sulle "non cessioni"

Scusami se mi sono permesso di dire la mia sull'argomento,ma non capisco cosa intendi dire "per rispondere a qualche altro".
Spero non c'è l'hai con me perché non sono daccordo con quanti affermi?
Ho espresso solo il mio parere sull 'argomento trattato, niente di più, non credi ?
Poi se ti dovessi riferire a me, ti ricordo che non ho bisogno ne di lumi ne lumicini di candela per illuminarmi sono illuminato già di mio, ho tanti clienti a cui do tante soddisfazioni professionali.
Ho poco tempo a disposizione, ecco perchè visito il sito di tanto in tanto e se posso dico anche la mia, ma sempre rispettanto le opinioni degli altri.


Se invece tutto questo è stata solo una mia impressione mi scuso anticipatamente.

Vince

[%sig%]
 
Re: per turi sulle "non cessioni"

Ciao Alberto...e buon lavoro anche a te!
 
Re: per turi sulle "non cessioni"

"cosa diversa dall'autoconsumo di bene acquistato da privato o passato in attività dalla sfera imprenditoriale.. da sottoporre al regime del margine.."

da dimenticare pure questa cosa..
è sempre fuori campo..

il margine ha ragione d'essere se io che ho acquistato da privato poi cedo a titolo oneroso.. nn nel caso di autoconsumo..


miiii che ggiornata...hehehe

buon lavoro a tutti..
 
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