Robcattivelli
Utente
Riferimento: Pensione estera
Articolo 18 - Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,
pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della
legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per
quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il
beneficiario della remunerazione è un residente di questo Stato:
i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o
ii) che senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia)
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di
detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le
pensioni.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente
territoriale (per quanto riguarda la Francia).
Cominciate a leggere gli articoli 18 e 19, sopra riportati, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, stipulata tra Italia e Francia.
Articolo 18 - Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe,
pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della
legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o
amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per
quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato nel quale i servizi sono resi se il
beneficiario della remunerazione è un residente di questo Stato:
i) che abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità dell'altro Stato, o
ii) che senza avere la nazionalità dell'altro Stato, era residente del primo Stato prima di rendervi i
servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo
ente locale, (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia)
sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo
Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato qualora il beneficiario sia un residente di
detto Stato e ne abbia la nazionalità senza avere la nazionalità dello Stato dal quale provengono le
pensioni.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo
di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato o da una sua
suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l'Italia), o da un suo ente
territoriale (per quanto riguarda la Francia).
Cominciate a leggere gli articoli 18 e 19, sopra riportati, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, stipulata tra Italia e Francia.