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PARTITA IVA

S

stefano

Ospite
<HTML>Sono un ingegnere libero professionista che ha da poco aperto la partita IVA (sto godendo del reddito aggevolato) vorrei sapere, per sommi capi, come gestirla (ho già un commercialista ma voglio capirne qualcosa in più). Insomma conoscere quali sono le spese deducibili e in quale misura e dove andare (siti internet) a studiare qualcosa. Grazie anticipatamente a chi mi risponderà!!!!</HTML>
 
P

Paolo Decaminada

Ospite
<HTML>Per saperne qualcosa di più niente di meglio di fiscoetasse !

Seriamente

per quanto riguarda le caratteristiche del regime veda lo speciale appena pubblicato sul sito.

Per quanto riguarda le spese sono deducibili tutte quelle inerenti l'attività con alcune limitazioni (telefoni cellulari, spese di acquisto e gestione delle autovetture)</HTML>
 
A

Athos

Ospite
<HTML>Per determinate categorie di contribuenti sono previsti particolari regimi contabili e fiscali che permettono un alleggerimento degli adempimenti e, in alcuni casi, benefici dal punto di vista del carico fiscale complessivo.
Le alternative che ci apprestiamo a descrivere sono essenzialmente quattro:
il regime forfetario (detto anche “regime dei contribuenti minimi”) ed il regime supersemplificato (“regime dei contribuenti minori”) introdotti dalla legge n.662/1996 ed in vigore dal 01.01.1997;
il regime delle attività marginali ed il regime delle nuove iniziative introdotti dalla legge n.388/2000 in vigore dal 01.01.2001.


Regime Forfetario (contribuenti minimi)
Sono obbligatoriamente ammessi a questo regime , salvo diversa opzione espressa, le imprese individuali ed i professionisti che iniziano l'attività nell'anno – salvo avvalersi del regime per le nuove iniziative – o che nell'anno precedente hanno presentato le seguenti caratteristiche:
- ricavi non superiori ad euro 10.329,14 (20 milioni di lire) comprendendo proventi soggetti e non soggetti ad I.V.A.;
- beni strumentali al netto degli ammortamenti di valore non superiore ad euro 10.329,14;
- non hanno effettuato esportazioni;
- non hanno corrisposto a collaboratori o dipendenti compensi superiori al 70% del volume d'affari realizzato.
Dal punto di vista contabile i soggetti ammessi a godere del regime forfetario hanno esclusivamente l'obbligo di tenuta del registro delle fatture emesse e/o dei corrispettivi, da compilare entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'emissione dei documenti, e di conservazione delle fatture di acquisto e di vendita.
Il reddito di questi contribuenti viene determinato in maniera forfettaria applicando al totale dei compensi (iva e non-iva) le seguenti percentuali di redditività:
- 75% per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 61% per le imprese esercenti altre attività;
- 78% per i professionisti.
Anche il debito iva – con pagamenti trimestrali -viene forfetizzato applicando le seguenti percentuali:
- 73% dell'iva dovuta sulle operazioni imponibili per le imprese aventi per oggetto la prestazione di servizi;
- 60% dell'iva dovuta sulle operazioni imponibili per le imprese esercenti altre attività;
- 84% dell'iva dovuta sulle operazioni imponibili per i professionisti.
Sono esclusi da questo regime i contribuenti rientranti in regimi speciali (agricoltura, agenzie di viaggio, agriturismo, editoria, etc.).
Ai contribuenti forfettari non sono applicabili gli accertamenti in base ai parametri e agli studi di settore.

Regime Supersemplificato (contribuenti minori)
Sono ammessi a questo regime contabile gli imprenditori individuali ed i professionisti che nell'anno solare precedente hanno registrato:
- un volume d'affari non superiore ad euro 15.493,70 (30 milioni di lire) per coloro che svolgono attività di prestazione di servizi, o ad euro 25.882,84 (50 milioni di lire) negli altri casi;
- beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti per un valore complessivo non superiore ad euro 25.882,84;
- acquisti di ammontare inferiore ad euro 18.075,99 (pari a lire 35 milioni) nel caso di cessione di beni ovvero ad euro 10.329,14 (20 milioni di lire) negli altri casi;
- non hanno corrisposto a collaboratori o dipendenti compensi superiori al 70% del volume d'affari realizzato.
I contribuenti minori devono istituire soli i registri iva, sul quale andranno annotate: le operazioni attive entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'emissione dei documenti, il valore complessivo degli acquisti effettuati ogni mese o trimestre, il valore delle rimanenze entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
Rimane l'obbligo di conservazione delle fatture di acquisto e di vendita.
La liquidazione dell'IVA avviene nei modi ordinari (IVA su IVA) e anche la determinazione del reddito imponibile segue le regole generali previste dal T.U.I.R.


Regime delle Attività Marginali e regime delle Nuove Iniziative
La legge finanziaria per l’anno 2001 ha introdotto alcune semplificazioni ed un'imposta sostitutiva sul reddito prodotto dalle attività di impresa o lavoro autonomo di nuova costituzione ovvero già esistenti ma che risultino marginali in base al volume di affari prodotto nell’esercizio precedente, esercitate in forma individuale.
Le caratteristiche comuni ai due regimi sono:
a.l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali locali all'IRPEF sul reddito prodotto; risulta comunque dovuta l’IRAP
b.l'esonero da liquidazioni, dichiarazioni, versamenti periodici, acconto annuale dell'IVA (l'IVA viene liquidata in un'unica soluzione al momento della dichiarazione IVA annuale)
c.la notevole riduzione e semplificazione degli adempimenti sia in termini di tenuta di registri obbligatori quanto in materia di versamenti IVA
d.La possibilità di farsi assistere dagli uffici finanziari a condizione di disporre di un computer per la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione Finanziaria; in caso di acquisto del detto computer è attribuito un credito d’imposta pari al 40% del costo di acquisto con limite di lire 600.000
e.il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva si cumula con altri redditi eventualmente prodotti ai fini contributivi e previdenziali, ed in particolare per il riconoscimento di eventuali detrazioni d’imposta per carichi di famiglia oppure per il riconoscimento degli assegni familiari,
f.l’agevolazione cessa nell’esercizio successivo a quello in cui sono superati i limiti di volume d’affari previsti per avvalersi dei regimi sostitutivi, o nello stesso esercizio se detti limiti sono superati del 50%.


Per quanto riguarda il regime previsto per le nuove iniziative le caratteristiche specifiche sono:
a.risulta applicabile a tutte le nuove iniziative di lavoro autonomo o di impresa esercitate in forma individuale
b.il contribuente non deve essere mai stato titolare di partita I.V.A., anche in forma associata
c.il volume d’affari non deve superare lire 60 milioni per le attività di lavoro autonomo o di prestazione di servizi e 120 milioni per le altre attività
d.l’attività esercitata non deve configurare prosecuzione di altra attività già svolta anche quale dipendente; se si tratta di prosecuzione di altra attività (ad esempio in seguito ad acquisto o conduzione in affitto di azienda) il cedente o il concedente non devono aver conseguito un volume di affari superiore a quelli riportati al precedente punto c.
Il regime è applicabile al primo esercizio di attività e ai due successivi purché il volume di affari non superi i limiti già visti.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF è pari al 10% del reddito prodotto e determinato secondo le norme del T.U.I.R.
L’opzione per l’applicazione del regime va esercitata all’apertura dell’attività


Per quanto riguarda le attività marginali le caratteristiche sono
a.è applicabile ad attività per cui è già stato approvato il relativo studio di settore
b.l’ammontare dei ricavi e dei compensi conseguiti nell’esercizio precedente – e riscontrati mediante applicazione dello studio di settore -deve essere inferiore a quello stabilito annualmente, per quella specifica attività, con apposito Decreto Ministeriale.
A questo proposito il ministero delle finanze ha predisposto un apposito software denominato “Gerico Marginali” a mezzo del quale i contribuenti possono verificare la congruità dei propri ricavi al fine del mantenimento del regime descritto.
c.in presenza delle due condizioni già viste occorre esplicita opzione da presentare alla competente Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
L’imposta sostitutiva è pari al 15% del reddito prodotto e determinato secondo le regole del T.U.I.R.

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In conclusione, dalle valutazioni effettuate sulla convenienza dei vari regimi testè descritti, si può affermare quanto segue:
"il regime forfettario risulta adatto a chi svolge una attività libero professionale o imprenditoriale assai limitata e con una ridotta o inesistente struttura di costi, visti i criteri forfettari di determinazione del reddito
"il regime supersemplificato riduce gli adempimenti del contribuente ma non dà alcun beneficio in termini di risparmio fiscale
"i regimi marginali – introdotti dalla finanziaria 2001 - risultano convenienti per soggetti che possiedono altri redditi, oltre a quello tassato in maniera agevolata, in quanto il risparmio d’imposta compensa il venir meno delle detrazioni d’imposta eventualmente spettanti (per carichi di famiglia o per redditi di lavoro autonomo);
"se il contribuente produce solo reddito professionale o d'impresa di ammontare superiore a 7.500 euro circa i regimi marginali risultano più convenienti, a meno che non vi siano le condizioni per godere delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia; diversamente la tassazione ordinaria risulta comunque più conveniente poiché la maggiore aliquota media è compensata dalle detrazioni d’imposta spettanti per redditi di lavoro autonomo marginali.
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è tutto esatto ....è tutto dettagliato....ma secondo me si da troppa poca importanza alla figura del tutor fiscale

La possibilità di farsi assistere dagli uffici finanziari a condizione di disporre di un computer per la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione Finanziaria;

per un giovane imprenditore che inizia l'attività risparmiare per 2 anni il costo del commercialista.....non è di poco conto....

il commercialista da parte sua dando questo consiglio (anche contro il suo interesse) si ritroverà tra 2 anni dei nuovi potenziali clienti....oltretutto giovani e forti...

quanto al risparmio fiscale.....bisogna anche valutare che se la fattura è emessa a favore di una società di capitale....il risparmio fiscale (della società ) è il 40.25% ....e le tasse pagate dal nuovo imprenditore è il 10%....il che non è poco...

questa è la vera agevolazione</HTML>
 
S

stefano

Ospite
<HTML>MI FARESTI UN PICCOLO ESEMPIO NUMERICO?

RICAVO 1000 euro in un anno d'imponibile (non togliendo i costi) cosa devo fare? come detraggo i costi e con quale percentuale? dove calcolo l'irpef?</HTML>
 
A

Athos

Ospite
<HTML>fatturato con iva 1500
costi con iva 300
costi sen iva 200

€ 1000 (di reddito ) (ricavi meno costi determinati ai sensi del T.U.I.R)


100 di imposta sostitutiva
43 di irap....
240 di iva

iva - irap - imposta sostitutiva .....li versi tutti nel 2003 e sarà il fisco a chiederteli (ti manda una e-mail )

Ps: i contributi inps sono a parte...e a sua volta sono deducibili dal reddito imponibile

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S

stefano

Ospite
<HTML>OK, COME POSSO CONSULTARE IL T.U.I.R. PER CAPIRE LE SPESE DEDUCIBILI (AFFITTO, CONTRIBUTI,...)? L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SI PAGA SULLA DIFFERENZA RICAVI-COSTI? QUAL è LA % PER IL CALCOLO DELL'IVA?
FORSE E' L'UTIMA E-MAIL</HTML>
 
A

Athos

Ospite
<HTML>devi deteriminare il reddito secondo le norme del tuir.....

RICAVI - COSTI

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA LA PAGHI SULL'UTILE (RICAVI-COSTI)

LA PERCENTUALE DELL'IVA PER LE CONSULENZE DI UN PROFESSIONISTA e' quella ordinaria ...20 %
e liquidata in base all'iva a debito sulle fatture emesse ....deducendo l'iva credito detraibile sulle spese sostenute


ora dammi l'indirizzo del tuo commercialista che gli mando la parcella....</HTML>
 
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