C.t.p. di Ravenna, Sez. I – Sent. 9.11.2000, n. 247, dep. Il 22.1.2001, secondo cui la Commissione può stabilire che il dato maggiormente aderente alla realtà, da utilizzare come valore dei beni strumentali, è costituito dal residuo ammortizzabile e non dal costo storico;
C.t.p. di Salerno, Sez. III – Sent. 22.2.2001, n. 32, secondo cui pur se i parametri non possono costituire da soli il fondamento della prova presuntiva così come delineata dall’ art. 2729 del codice civile, che nella sua formulazione letterale fa, invece, riferimento a più presunzioni tra loro concordanti, ciò non impedisce al contribuente-ricorrente di dimostrare che possiede un reddito inferiore al quello accertato;
C.t.p. di Ragusa, Sent. 10.12.01., n. 426.02.01, secondo cui non basta limitarsi ad eseguire una operazione matematica di calcolo, senza indicare i presupposti di fatto e il ragionamento logico adottato per giungere alle sue conclusioni;
C.t.p. di Verbania, Sent. n. 327, dep. Il 07.03.2001, dove i giudici rilevano che il contribuente aveva giustificato lo scostamento dei ricavi, oltre che con le modeste caratteristiche dell’azienda, con il fatto di operare in zona montana depressa e in settore commercio al dettaglio di generi alimentari in forte crisi. A casa della concorrenza della grande distribuzione, e pertanto, l’ufficio non poteva applicare i parametri;
Ct.p. di Treviso, Sez. I, Sent. 26.6.97, n. 140, dove il contribuente che svolge un attività artigianale per conto terzi evidenzia che di fatto i ricavi sono determinati dal committente e che i costi di mano d’opera dono aumentati a fronti, invece, di una diminuizione dei ricavi (crisi che ha portato l’azienda a chiudere nell’anno successivo);
C.t.p. di Torino, Sez, XIV, Sent. 19.9.2001, n. 46 secondo cui i “ coefficienti, proprio per la loro natura di strumenti idonei ad indicare possibili evasioni e atti a quantificare un reddito convenzionale, non debbono essere confusi con le prove presuntive di reddito, le solo che possono, attraverso la ricostruzione del nesso di causalità di un fatto noto rispetto a uno ignoto, sorreggere una qualsiasi pretesa erariale. Attraverso l’applicazione di una serie di parametri, cui compito specifico è quello di determinare un reddito medio, congruo rispetto al settore di appartenenza e alle condizioni operative, ma come tale non effettivo”;
C.t.p. di Trento, Sent, n.18.01.01, dep. Il 15.2.01, secondo cui la rideterminazione parametrica dei ricavi non tiene conto dei fattori esogeni ed endogeni che possono alterare la struttura, l’operatività e l’attività gestionale dell’impresa. Ed è proprio questo motivo che la proposta dell’ufficio di ridurre forfetariamente del 30% i maggiori ricavi accertati riconoscendo così implicitamente ma parzialmente, le ragioni del contribuente, non è coerente con la relativa situazione reddituale;
C.t.p. di Siracusa, Sez. n. 5 Sent. n. 79 del 28.09.01, dep. Il 21.11.01, secondo cui la tesi del ricorrente non è fondata in quanto la “motivazione dell’atto, quale requisito formale dell’avviso di accertamento e la prova sostanziale della esistenza di elementi concreti di evasione, costituiscono un tutt’uno e, cioè, il risultato tecnico di un calcolo matematico che rende pressoché inattaccabile la motivazione per cui il contribuente nell’opporsi all’atto impositivo non può limitarsi a sostenere la scarsa significatività delle presunzioni ex lege di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, ma dovrà operare in positivo, in particolare sul piano delle prove, adducendo concreti elementi di valutazione a sostegno della fondatezza del dato esposto in dichiarazione. Stante il valore presuntivo e probatorio del calcolo risultante dai parametri si verifica, quindi, una inversione dell’onore della prova, perché spetta al contribuente contestare lo strumento del calcolo parametrico in relazione alla propria attività e la significatività di tutte le variabili valutative che la caratterizzano al fine della attribuzione di maggiori ricavi”.
C.t.p. di Siracusa, Sez. II, n. 291 del 13.07.2002 e n. 311 del 5.10.2002, entrambe depositate il 19.10.2005, con cui i giudici tributari siracusani hanno ritenuto legittima l’applicazione dei parametri proprio in quanto costituiscono un mezzo per rendere in termini quantitativi i risultati dell’accertamento. Di fronte a ciò il contribuente ha la possibilità di difendersi con dati certi ed attendibile, o con altre presunzioni, ma mai genericamente. In particolare, nella fattispecie della sentenza n. 291 un ingegnere a tempo parziale in quanto anche insegnante “….si ricava che il rapporto tra le vaie componenti di gestione…..ai appalesa assolutamente incongruente perché niente è detto circa l’andamento dell’attività, ma tutto si racchiude in quel meno lire 15.354.000 quale perdita di lavoro autonomo”, limitandosi ad affermare che “la situazione esposta in dichiarazione è dovuta a fatture non pagate dai committenti…ma niente si dimostra ed indica in tal senso”. Mentre, nel caso esaminato dalla sentenza n. 311 i giudici siciliani evidenziano che “dall’esame delle componenti essenziali che concorrono alla definizione della gestione aziendale e del reddito prodotto si ricava che il rapporto tra ricavi e costo del venduto e altri elementi come ammortamenti e costi del personale…si appalesa inattendibile”, nei casi di specie – azienda esercente l’attività di trasporto merci su strada – “vengono dichiarati costi per la produzione di servizi per complessive Lire 92.305.000, acquisti di servizi per Lire 5.268.000, spese per il personale per Lire 89.829.000, il tutto alla voce spese per Lire 187.760.000, contro una voce di ricavi di Lire 172.215.000 ed una dichiarazione di reddito imponibile di meno Lire 64.854.000”, e le giustificazioni addotte – “i mezzi che adopera sono obsoleti e soltanto il personale che in atto li manovra è in grado di farli funzionare” – conducono il Collegio a considerare legittimo l’operato dell’ufficio e “speciosa la difesa”;
C.t.p. di Catania, Sez, VII, Sent. 28.9.2002, n. 736, dep. Il 15.11.2002, che ha ritenuto carente di prova l’assunto dell’ufficio che si è limitato ad una applicazione automatica dei parametri, senza considerare una serie di altri e diversi elementi rilevanti ai fini della corretta individuazione della realtà reddituale del soggetto oggetto di accertamento;
C.t.p. di Macerata, n. 79 del 25.9.2002, che ha annullato l’avviso di accertamento per carenza di motivazione, dato che la determinazione di un presunto maggior ricavo non è stata accompagnata da un esame, da parte dell’ufficio, di tutti gli elementi in concreto presi a base per giungere a quel determinato risultato economico.
C.t.p. di Palermo, Sez. stacc. Di Siracusa, Sez. n. 15, Sent. 19.4.2004, n. 20, depositata il 28.9.2004, dove dopo aver affermato che l’applicazione dei parametri “può configurare prova, fornita dei richiesti requisiti di gravità, precisione e concordanza, solo se confortata da altri elementi, sia pure indiziari (ex plurimis, Cass. 29.11.2000, n. 15310)”, ha statuito che “l’immotivata mancata adesione da parte dei contribuenti al contraddittorio costituisce l’elemento convergente, anch’esso indiziario, che ha fatto assurgere lo scostamento a presunzione juris tantum a favore dell’ufficio con inversione dell’onere della prova, prova a carico del contribuente consistente nella produzione di elementi idonei a confutare la pretesa impositiva”, tant’è che “nella fase contenziosa, ai primi Giudici, non è stata offerta alcuna prova a confutazione…,se non affermazioni apodittiche”.