pannolini no, ma pannoloni si
Circolare del 18/05/2006 n. 17
Oggetto:
IRPEF - Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei
Centri di Assistenza Fiscale
Testo:
INDICE
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2. SPESE SANITARIE - PANNOLONI PER INCONTINENTI
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2. SPESE SANITARIE - PANNOLONI PER INCONTINENTI
D. La spesa per l'acquisto di pannoloni per incontinenti e' da includersi
tra le spese mediche. I pannoloni, infatti, sono mezzi ausiliari di un
organo carente o menomato nella sua funzionalita', cosi' come previsto dal
D.M. n. 332 del 27/08/1999 emanato dal Ministero della sanita'. Considerato
che si tratta di spesa sanitaria e che la norma non prevede limitazioni
riguardo alla struttura che commercializza il prodotto, possiamo considerare
detraibile la spesa anche se l'acquisto e' stato effettuato in un
supermercato?
R. Ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie, la circolare n. 25
del 6 febbraio 1997 ha chiarito che, per quanto riguarda le spese
sanitarie per le quali puo' risultare dubbio l'inquadramento in una delle
tipologie elencate nell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare
riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanita' che contengono
l'elenco delle specialita' farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni
specialistiche.
Il D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della sanita',
elenca, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle protesi), tra le
prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio
sanitario nazionale, gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni. Ne
consegue che le spese sostenute per i predetti mezzi di ausilio rientrano
tra quelle per le quali spetta la detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1,
lettera c), del TUIR.
Per documentare la detrazione in esame si richiede la certificazione
fiscale (ad esempio, scontrino fiscale) emessa dal rivenditore commerciale,
che deve necessariamente contenere la descrizione del prodotto acquistato, e
in ogni caso, la prescrizione del medico. In alternativa alla prescrizione
medica, il contribuente puo' rendere a richiesta degli uffici una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la necessita'
per la quale e' stato acquistato l'ausilio, la cui sottoscrizione puo' non
essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di
identita' del sottoscrittore.