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Omissioni l.388/00

A

Antonello

Ospite
Sono un giovanissimo imprenditore che ha aderito al regime di agevolazioni fiscali per le nuove attività ex legge 388/00...Avendo solo da poco installato i computers e la linea telefonica-Internet ho purtroppo omesso l'invio dei dati delle operazioni effettuate per il secondo e terzo trimestre 2004. PRECISO CHE SI TRATTA ESCLUSIVAMENTE DI FATTURE DI FORNITORI RIGUARDANTI PAGAMENTI DA ME EFFETTUATI E NON DI FATTURE EMESSE E COMPORTANTI INCASSI...Come posso fare per sanare questa omissione?..Posso trasmettere ora (magari associati ai dati delle operazioni effettuate nell'ultimo trimestre 2004) i dati del terzo trimestre? (lo ripeto: si tratta esclusivamente di pagamenti ed acquisti, non di incassi)
Vi prego di aiutarmi. Grazie.
 
Tranquillo non succede nulla
se non trasmetti i dati telematicamente l'ufficio delle imposte non sarà in grado di compilarti la dichiarazione unico persone fisiche 2005 per i redditi 2004.
L'importante che la faccia tu nel 2005 e poi te la fai inviare telematicamente da un intermediario autorizzato.
Tieni conto che in assenza di fatture attive l'iva sugli acquisti non è detraibile nell'anno e quindi non chiedere il rimborso.
 
Re: Omissioni l.388/00 x Ottavio

Scusa che significa che il assenza fi fatture attiva l'iva sugli acquisti non e detraibile? Allora nel momento in cui un azienda apre la partita iva ad esempio il 10.06.2004 acquista macchinari per 100.000,00 + iva e comincia l'attività nel gennaio del 2005, questo comporta che l'iva non e detraibile? Quell'iva viene recuperata come credito nell'anno successivo.

Ciao e buon lavoro
 
Re: Omissioni l.388/00 x Ottavio

Convengo con il mio amico/collega Francesco C. e lo è anche la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1863 del 2 febbraio 2004, che ha posto l'unica condizione che le operazioni passive siano realmente effettuate nell'esercizio di impresa. Si deve quindi trattare di acquisti di beni compiuti in stretta connessione con le finalità imprenditoriali.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha ritenuto che, mentre le cessioni di beni da parte di una società di capitali sono considerate in ogni caso effettuate nell'esercizio di impresa, per gli acquisti occorre verificare, ai fini della detraibilità dell'imposta, che siano realmente inerenti. Se questa condizione ricorre, non è richiesto il concreto esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la detrazione dell'imposta spetta anche nel caso di assenza di operazioni attive. Ciao
 
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