BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
a) OMAGGI A CLIENTI
TRATTAMENTO IVA
Detraibilità dell’IVA sull’acquisto
Quando l’impresa acquista beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività esercitata, allo scopo di cederli gratuitamente a terzi (quali clienti effettivi o potenziali, dipendenti dei propri clienti, ecc.), il costo sostenuto deve essere considerato “spesa di rappresentanza” così come chiarito dalla CM 16.7.98, n. 188/E.
A tal proposito, la CM 24.12.97, n. 328/E, dopo aver definito le spese di rappresentanza come le spese sostenute “per offrire al pubblico un’immagine positiva di se stessi e della propria attività, nonché per promuovere l’acquisizione e il consolidamento del proprio prestigio”, specifica che vi rientrano in ogni caso “le spese per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a distinguerli come prodotti dell’impresa”.
Il regime di detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto dei beni costituenti spese di rappresentanza è regolamentato dall’art. 19-bis 1, lett. h), DPR n. 633/72, secondo il quale è necessario differenziare in base al costo dei singoli beni, superiore o inferiore ad € 25,82. In particolare:
beni di costo unitario superiore a € 25,82 IVA INDETRAIBILE
beni di costo unitario non superiore a € 25,82 IVA DETRAIBILE(anche se alimenti e bevande)
Acquisto di alimenti e bevande
La regola sopra esposta vale anche nell’ipotesi, piuttosto frequente, in cui i beni in esame, di costo unitario non superiore a € 25,82, siano costituiti da alimenti e bevande (vino, spumante, panettoni, torroni, ecc.).
Nella Circolare 19.6.2002, n. 54/E l’Agenzia delle Entrate ha infatti specificato che, benché la lett. g) dell’art. 19-bis 1 preveda in generale l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di alimenti e bevande, è consentita la detrazione per detti beni di costo unitario non superiore a € 25,82 nel caso in cui gli stessi, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, rientrino fra le spese di rappresentanza per le quali trova applicazione la citata lett. h).
Acquisto di singole confezioni di beni
Per l’individuazione del limite di € 25,82, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, si ritiene necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti.
Conseguentemente, se si acquista un cesto regalo di costo maggiore a € 25,82, ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, l’IVA riferita a tale acquisto risulta indetraibile.
Cessione dell’omaggio
La cessione gratuita di beni:
· non rientranti nell’oggetto dell’attività propria dell’impresa,
· costituenti spese di rappresentanza,
è esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72.
All’atto della consegna dell’omaggio non è quindi necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.). Risulta tuttavia opportuna l’emissione di un ddt (con causale “omaggio”) o documento analogo (buono di consegna), allo scopo di identificare il destinatario e provare l’inerenza della spesa con l’attività aziendale.
Lavoratori autonomi
Il citato art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72 considera non rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni:
· non oggetto dell’attività propria dell’impresa se di costo unitario non superiore a € 25,82;
ovvero
· per i quali non sia stata detratta l’imposta all’atto dell’acquisto.
Stante l’espresso riferimento all’attività d’impresa, si dovrebbe desumere che per il lavoratore autonomo la cessione gratuita di beni di costo unitario non superiore a € 25,82 rappresenta un’operazione da assoggettare ad IVA; da ciò discenderebbe la necessità di adempiere agli obblighi relativi alla fatturazione, registrazione, ecc. degli omaggi.
Tuttavia, si ritiene che, scegliendo di non detrarre l’IVA sull’acquisto dei beni da destinare a omaggio, anche se di costo unitario non superiore a € 25,82, la successiva cessione gratuita non sia da assoggettare a IVA.
Da un’interpretazione logico-sistematica della citata disposizione contenuta nel n. 4 dell’art. 2, comma 2, gli omaggi effettuati dai lavoratori autonomi potrebbero essere considerati sempre non rientranti nell’attività del soggetto. Da ciò discenderebbe il non assoggettamento ad IVA della cessione gratuita, con la possibilità però di detrarre l’IVA a credito per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a € 25,82.
TRATTAMENTO IRPEF/IRES
Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR (art. 54, comma 5, per i lavoratori autonomi), risultano deducibili nei limiti di seguito specificati:
IMPRESE v limitatamente a 1/3 del loro ammontare, nell’anno dell’acquisto e nei 4 successivi (ovvero 1/15 per 5 anni) se di valore unitario superiore a € 25,82v integralmente, se di valore unitario non superiore a € 25,82
LAVORATORI AUTONOMI v nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario
Anche ai fini in esame, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica, il limite di € 25,82 deve essere valutato con riferimento al valore della confezione nel suo complesso (al lordo dell’IVA, se indetraibile).
TRATTAMENTO IRAP
I costi sostenuti per l’effettuazione di omaggi ai clienti sono deducibili con le limitazioni sopra illustrate ai fini reddituali. In particolare, da parte delle imprese i costi in esame sono classificati nella voce B14 del conto economico.
b) OMAGGI A DIPENDENTI
TRATTAMENTO IVA
Il Ministero delle Finanze con la Risoluzione 16.10.90, n. 666305 ha sottolineato che gli acquisti di beni per gli omaggi ai dipendenti non presentano la connessione strumentale con l’attività dell’impresa tale da poter includere detti acquisti tra le spese di rappresentanza.
Di conseguenza, l’IVA relativa a tali beni risulta indetraibile per mancanza del requisito dell’inerenza con l’esercizio dell’impresa, arte o professione di cui all’art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, indipendentemente dal costo d’acquisto.
In applicazione dell’art. 2, comma 2, n. 4), la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA.
TRATTAMENTO IRPEF/IRES
Il costo dei beni destinati ad omaggio dei dipendenti è deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95, TUIR, secondo il quale sono comprese fra le spese per prestazioni di lavoro anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori.
Le erogazioni liberali concesse in occasione di festività alla generalità o a categorie di dipendenti, come previsto dall’art. 51, comma 2, lett. b), TUIR, risultano imponibili in capo ai dipendenti solo per l’ammontare complessivamente eccedente la franchigia annua di € 258,23. Così, ad esempio, non costituisce reddito per il dipendente un pacco natalizio del valore globale di € 100. Per la verifica del superamento della franchigia di € 258,23 devono essere considerate anche le analoghe erogazioni al dipendente corrisposte durante l’anno, in occasione di altre festività/ricorrenze (ad esempio, anniversario della fondazione, nascita di un figlio).
Analogo trattamento va riservato ai beni destinati ad omaggio dei dipendenti da parte di un lavoratore autonomo.
TRATTAMENTO IRAP
In deroga alla regola di generale indeducibilità delle erogazioni liberali prevista dall’art. 11-bis, D.Lgs. n. 446/97, risultano in ogni caso deducibili ai fini IRAP le “somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità dei dipendenti e collaboratori” (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 446/97).
In forza del rinvio operato dalla normativa IRAP (art. 11-bis) alle regole previste ai fini delle imposte sui redditi, le spese per l’acquisto degli omaggi natalizi destinati alla generalità dei dipendenti sono deducibili da parte dell’impresa/lavoratore autonomo.