Gio.
Utente
La Conferenza Stato Regioni ha approvato un'intesa che attua il Testo unico sulle tossicodipendenze.-
L'intesa prevede nuovi obblighi per i datori di lavoro e per i lavoratori adibiti alle mansioni indicate nell'Allegato I (es. lavori che prevedono l'impiego di gas tossici o di esplosivi e le mansioni relative al trasporto).
In particolare, l'intesa estende a queste mansioni l'obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/1994.
Il datore di lavoro deve provvedere agli accertamenti per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti attraverso visite mediche ed esami che devono ancora essere individuati da un accordo successivo fra lo Stato e le Regioni; nel frattempo, si applicano le disposizioni del DM n. 186/1990 sull'accertamento dell'uso abituale di stupefacenti (allegato 2).
Gli accertamenti riguardano sia i lavoratori appena assunti, per ottenere il giudizio di idoneità alla mansione, sia quelli già occupati, e consistono in:
• accertamenti preventivi effettuati dal medico competente per i nuovi assunti e successivi test di screening secondo la periodicità scelta dal medico. In caso di esito positivo, il lavoratore deve essere inviato al Servizio per le tossicodipendenze della ASL (SERT) per accertamenti ulteriori e per l'avvio di percorsi di recupero;
• accertamenti annuali sanitari di diagnosi di tossicodipendenza, svolti dal medico competente che può inviare il lavoratore al SERT per accertamenti ulteriori. In caso di esito positivo, o se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi all'esame, il datore di lavoro deve spostare il lavoratore dalla propria mansione e adibirlo ad una diversa secondo quanto prevede il contratto collettivo del settore di appartenenza. In questo caso al lavoratore si applica la sanzione dell'arresto fino a 15 gg o dell'ammenda da 103 a 311 euro. Se il datore di lavoro non fa cessare dalla mansione pericolosa il lavoratore tossicodipendente è punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 5.188 a 25.942 euro.
Saluti.-
L'intesa prevede nuovi obblighi per i datori di lavoro e per i lavoratori adibiti alle mansioni indicate nell'Allegato I (es. lavori che prevedono l'impiego di gas tossici o di esplosivi e le mansioni relative al trasporto).
In particolare, l'intesa estende a queste mansioni l'obbligo di sorveglianza sanitaria prevista dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/1994.
Il datore di lavoro deve provvedere agli accertamenti per escludere l'assunzione di sostanze stupefacenti attraverso visite mediche ed esami che devono ancora essere individuati da un accordo successivo fra lo Stato e le Regioni; nel frattempo, si applicano le disposizioni del DM n. 186/1990 sull'accertamento dell'uso abituale di stupefacenti (allegato 2).
Gli accertamenti riguardano sia i lavoratori appena assunti, per ottenere il giudizio di idoneità alla mansione, sia quelli già occupati, e consistono in:
• accertamenti preventivi effettuati dal medico competente per i nuovi assunti e successivi test di screening secondo la periodicità scelta dal medico. In caso di esito positivo, il lavoratore deve essere inviato al Servizio per le tossicodipendenze della ASL (SERT) per accertamenti ulteriori e per l'avvio di percorsi di recupero;
• accertamenti annuali sanitari di diagnosi di tossicodipendenza, svolti dal medico competente che può inviare il lavoratore al SERT per accertamenti ulteriori. In caso di esito positivo, o se il lavoratore si rifiuta di sottoporsi all'esame, il datore di lavoro deve spostare il lavoratore dalla propria mansione e adibirlo ad una diversa secondo quanto prevede il contratto collettivo del settore di appartenenza. In questo caso al lavoratore si applica la sanzione dell'arresto fino a 15 gg o dell'ammenda da 103 a 311 euro. Se il datore di lavoro non fa cessare dalla mansione pericolosa il lavoratore tossicodipendente è punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 5.188 a 25.942 euro.
Saluti.-