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Nuova imu terreni agricoli montani 2014

Pan

Utente
Salve a tutti,

il Decreto del 28 Novembre 2014 stabilisce nuove regole per l'imu dei terreni agricoli montani. In particolare:

Comma 2. Sono esenti dall' imposta municipale propria...i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali...dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri...

Comma 3. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali...

Ora mi sorge un dubbio. Che si intende per terreni di cui al comma 2 (nel comma 3) ?? Solo i terereni tra 281 e 600 metri o anche posseduti da CD e IAP?? Letteralmente sembrerebbe ''anche posseduti''...ma allora a che servirebbe scriverlo? Se sono CD o IAP e possiedo un terreno posso affittarlo a chi mi pare, tanto per il comma 2 ho comunque sempre l'esenzione. Inoltre perchè specificare che l'esenzione si applica per terreni concessi a CD o IAP? Se affitto ad altri e sono CD/ IAP non ho più l'esenzione? Questo sarebbe in contrasto con il comma 2...

Qualcuno ci ha capito qualcosa? :confused:

Grazie.
 

Rocco

Utente
E' da intendersi che un terreno agricolo, ubicato in un comune con "altitudine al centro" compresa tra 281 e 600 metri se viene affittato/dato in comodato ad un CD/IAP (indipendentemente dalla figura del possessore), tale condizione determina l'esenzione dal tributo. Pertanto l'esenzione si configura non solo quando è il possessore ad avere la qualifica di CD/IAP, ma anche nell'ipotesi in cui il terreno, posseduto da soggetto non CD/IAP, venga affittato/dato in comodato a tali soggetti.
Aggiungo infine che il DM da Lei citato è stato "superato" dal D.L. n. 4/2015, il quale ha prorogato il versamento del tributo al 10/02/2015 e ha sostituito il criterio della "altitudine al centro" con il criterio della classificazione ISTAT dei comuni considerati "montani", "non montani", "parzialmente montani". Nei comuni montani i terreni agricoli sono totalmente esenti, nei non montani pagano tutti, nei parzialmente montani pagano solo i soggetti diversi dai CD/IAP: anche in tal caso il nuovo D.L. prevede nei comuni PM l'esenzione per i terreni condotti dal CD/IAP. Il Decreto introduce una clausola di salvaguardia: i terreni esenti in base al DM del 28/11/2014 conservano l'esenzione anche qualora, in base alla nuova classificazione introdotta, dovessero rientrare tra quelli assoggettabili al tributo (ad es. comune con altitudine al centro sup. a 600 mt (totalmente esente) ma che in base al nuovo decreto viene classificato PM (pagano solo i non CD/IAP): ebbene il decreto fa salva l'esenzione poiché in base al vecchio DM i terreni erano totalmente esenti e dunque l'esenzione resta). La clausola di salvaguardia però vale solo per il 2014, mentre per il 2015 bisognerà tenere in considerazione esclusivamente la nuova classificazione introdotta dal D.L. 4/2015.
Saluti.
 

Pan

Utente
La ringrazio per la sua risposta,

ho visto il nuovo decreto del 2015. Lì però, alla voce terreni nei comuni PM, si parla di terreni posseduti e condotti da CD/IAP (hanno aggiunto la dicitura condotti). Il che mi farebbe pensare che quando poi dicono che l'esenzione si applica anche ai terreni concessi in affitto a CD/IAP si voglia sottintendere che comunque il possessore non possa essere chiunque. Cioè: se sei CD/IAP e conduci il terreno hai l'esenzione ma anche se non lo conduci ce l'hai, purchè lo conduca un CD/IAP. Per questo mi è venuto il dubbio che volessero intendere la stessa cosa anche per il 2014.

Infine leggo sul web che sul Decreto 2014 c'è un ricorso al TAR del Lazio con relativa sospensione....se il TAR deciderà che il Decreto è illegittimo si dovrà fare riferimento per il 2014 solo ed esclusivamente a quanto previsto dalla nuova legge 2015? Quindì niente norma di salvaguardia e unico criterio la classificazione ISTAT (terreni montani, parzialmente e non)?
 

Rocco

Utente
Con riferimento alla prima parte del tuo post effettivamente la norma si presta ad essere interpretata nel modo da te descritto, anche se soffermandomi un attimo sui terreni non coltivati, personalmente non capisco come possa poi abbinarsi il concetto di conduzione ad un terreno non coltivato. Sarebbe il caso secondo me che la norma venisse interpretata in senso estensivo, però effettivamente i dubbi restano, a mio avviso. Inoltre il comma 2 dell'art. 1 parla di "concessione" e non di "conduzione" prestandosi in tal modo ad essere interpretato in senso meno restrittivo.
Con riferimento alla seconda parte del post, il TAR del Lazio, nell'udienza che si terrà il 04/02/2014, dovrà confermare o meno la sospensione avvenuta con decreto del Presidente dello stesso TAR. Però, considerato che nel frattempo il Governo è intervenuto sulla questione emanando il D.L. 4/2015, nel quale è stata introdotta la clausola di salvaguardia, questa opera ex lege, e pertanto non potrà non applicarsi.
Saluti.
 

Pan

Utente
Ho visto che è uscita una risoluzione chiarificatrice del MEF.

Mi pare sia chiaro che,sia per il 2014 che per il 2015, l'esenzione ai terreni concessi in affitto si applichi solo se il possessore è CD/IAP...
Lì hanno addotto varie giustificazioni...per me erano scritte male o comunque non comprensibili da un cittadino qualsiasi....
 

Rocco

Utente
Trattasi della risoluzione n. 2/DF del 03/02/2015.
Hanno interpretato la norma in senso restrittivo, per cui il possessore del terreno, nel caso in cui affitti o conceda in comodato lo stesso ad un CD/IAP deve comunque possedere lui in primisla stessa qualifica di CD/IAP.
Che dire...ne prendiamo atto.
Saluti.
 
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