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Notificazione- D.L.40/2010

revisor

Utente
Salve, grazie all'art.3 del D.L.40/2010, la notifica della sentenza delle Commissioni tributarie può avvenire anche tramite spedizione a mezzo posta.
Mi sorge un dubbio sul'invio in plico postale. In pratica, all'ufficio, invio la copia autentica in bollo rilasciatami dalla segreteria della commissione, avendo fatto prime alcune fotocopie, di cui una per il successivo deposito nei 30 gg autenticandone la conformità, oppure al contrario una delle fotocopie, autendicandone la conformità, la invio all'ufficio e poi, deposito la copia autentica in segreteria? all'agenzia mi hanno dato libera scelta, anche perchè comunque loro chiederanno la copia, però sai, negli uffici quello che dicono è da prendere con le pinze; pensa che in commissione non sapevano neanche del D.L.40/2010!! Come Vi comportate? grazie
 
Riferimento: Notificazione- D.L.40/2010

Salve, grazie all'art.3 del D.L.40/2010, la notifica della sentenza delle Commissioni tributarie può avvenire anche tramite spedizione a mezzo posta.
Mi sorge un dubbio sul'invio in plico postale. In pratica, all'ufficio, invio la copia autentica in bollo rilasciatami dalla segreteria della commissione, avendo fatto prime alcune fotocopie, di cui una per il successivo deposito nei 30 gg autenticandone la conformità, oppure al contrario una delle fotocopie, autendicandone la conformità, la invio all'ufficio e poi, deposito la copia autentica in segreteria?

il novellato comma 2 dell'art. 38, DLgs 546/1992 recita come segue:
"Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio


ciò detto, IMHO, si chiedono alla segreteria della commissione tributaria 2 copie uso notifica (i.e. autentiche): la prima la notifichi, la seconda la completi con gli estremi della notificazione e la depositi presso la segreteria della commissione per l'inserimento del fascicolo d'ufficio; normalmente si notifica alla controparte una sentenza autentica con la dicitura "COPIA per NOTIFICA" e si ottiene in restituzione l'altra copia con la dicitura "ORIGINALE".
Sia la COPIA, sia l'ORIGINALE, sono due sentenze autentiche rilasciate dalla commissione ... a mio sommesso avviso non puoi farti rilasciare solo una copia autentica e poi farti direttamente la fotocopia ...

... Come Vi comportate? grazie
l'ultima notifica che ho fatto ... l'ho fatta sempre tramite ufficiale giudiziario :p
 
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..stamattina ho parlato con un addetto dell'Agenzia al reparto contenzioso, e mi ha detto che posso inviare a loro una fotocopia della copia autentica in bollo rilasciatami dalla commissione( attestando che è copia conforme), e poi depositare sempre in commissione nei 30gg la copia autentica in bollo ,rilasciatami dal loro stessi, con allegato la fotocopia della racc.con A.R.
Penso non mi convenga farmi rilasciare un altra copia autentica in bollo dalla segreteria; anche perchè da quello che ho capito ( e anche come si è spiegato l'addetto) l'originale vero e proprio comunque loro lo chiederanno alla segreteria ed io certo non lo vedrò mai.
 
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...stamattina ho parlato con un addetto dell'Agenzia al reparto contenzioso...

va bene, ok, ne prendo atto.

Se posso solo avanzare un "piccola" osservazione ... i "consigli" ricevuta dalla mia controparte (AdE) li prendo sempre con le molle ...

Io, personalmente, non mi comporterei come ti hanno consigliato: poi, come si dice, uomo avvisato mezzo salvato.

N.B. per scrupolo (o anche solo curiosità), prova a chiedere ad un avvocato, se per lui è prassi chiedere come deve notificare alla propria controparte ...
 
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..ops..! avevi ragione tu. Ho interpellato un esperto commercialista(fa solo contenzioso) e in effetti mi ha confermato il fatto che avrei dovuto fare due autentiche in bollo. Poi per quanto riguarda la notifica, visto che di copia autentica ne ho fatta solo una, DEVI inviare quella all'ufficio mi ha detto...non fidarti di quel che ti ha detto l'addetto...va a dimostrare un domani che te lo ha detto lui! Infine , mi detto anche, che non necessita il deposito entro i 30 gg...perchè è la notifica all'ufficio che fa decorrere il termine breve..e poi anche perchè il deposito serve sostanzialmente se devi farti attestare il passaggio in giudicato o chiedere l'apposizione della formula esecutiva, altrimenti è inutile.
( su quest'ultimo consiglio ho qualche dubbio,perchè l'art. 38 parla di "onere", non vorrei che per il mancato deposito non decoresse il termine breve, boh! mi fido di lui..).
 
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..Kob sei in linea?.. cosa mi rispondi alla mia del giugno scorso..
 
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bastava che ti leggessi i vari post. Cmq il quesito riguardava la notifica della sentenza. Quanto alla mia del giugno scorso, che puoi visualizzare (due post prima di questo), era giusto sapere cosa ne pensavi. La notifica l'ho fatta già inviando la copia autentica corredata da una relata di notifica,in un unico plico, e alla commissione non depositerò niente.Ho deciso così.
 
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bastava che ti leggessi i vari post.

si, ok, grazie. :sun:

Cmq il quesito riguardava la notifica della sentenza. Quanto alla mia del giugno scorso, che puoi visualizzare (due post prima di questo), era giusto sapere cosa ne pensavi. La notifica l'ho fatta già inviando la copia autentica corredata da una relata di notifica,in un unico plico, e alla commissione non depositerò niente.Ho deciso così.

ecco il post che mi richiami:
"..ops..! avevi ragione tu. Ho interpellato un esperto commercialista(fa solo contenzioso) e in effetti mi ha confermato il fatto che avrei dovuto fare due autentiche in bollo. Poi per quanto riguarda la notifica, visto che di copia autentica ne ho fatta solo una, DEVI inviare quella all'ufficio mi ha detto...non fidarti di quel che ti ha detto l'addetto...va a dimostrare un domani che te lo ha detto lui! Infine , mi detto anche, che non necessita il deposito entro i 30 gg...perchè è la notifica all'ufficio che fa decorrere il termine breve..e poi anche perchè il deposito serve sostanzialmente se devi farti attestare il passaggio in giudicato o chiedere l'apposizione della formula esecutiva, altrimenti è inutile.
( su quest'ultimo consiglio ho qualche dubbio,perchè l'art. 38 parla di "onere", non vorrei che per il mancato deposito non decoresse il termine breve, boh! mi fido di lui..)
".

mi puoi riformulare la domanda? questo solo ho chiesto ... per me il quesito non è chiaro (colpa mia però, non voglio dire che scrivi male ...) se solo mi riformuli la domanda, provo a rispondere. tutto qua, :p
 
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Io sono arrivato a questa conclusione (v. art. 16 D.Lgs 546/92):

la prima copia autenticata della sentenza va spedita a controparte con le modalità di spedizione del ricorso tributario (plico raccomandato a.r. senza busta);

la seconda copia autenticata della sentenza va depositata entro 30 gg in segreteria della Commissione che ha emesso la sentenza in oggetto insieme alla fotocopia della ricevuta di spedizione della racc. a.r. ed alla ricevuta di ritorno (la famosa "cartolina" che ritorna indietro con la firma del destinatario e la data di consegna allo stesso).

Questa nuova modalità di notificazione delle sentenze si applica a partire dal 26.03.2010, data entrata in vigore del D.L. 40/2010, anche in relazione a sentenze già depositate alla predetta data (Circ. A.E. 21.6.2010 n. 37)

Corretta secondo voi questa mia interpretazione ?
 
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