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Notifica non ricevuta interrompe prescrizione Cartella INPS?

Pino71

Utente
La scorsa settimana vengo a conoscenza “per la prima volta”, tramite documentazione rilasciata su mia richiesta dagli uffici di Agenzia Entrate e riscossione, dell’esistenza di una notifica per compita giacenza al comune di residenza di due anni fa circa che interromperebbe la prescrizione INPS quinquennale. Dalla documentazione rilasciata, si evince che il messo, dopo due tentativi di consegna falliti al domicilio, depositò l’atto presso il Comune compilando il relativo modulo di mancata notifica e barrando sia la casella di deposito del plico presso il Comune che la casella di invio di raccomandata con ricevuta di ritorno relativa alla compita giacenza.

Purtroppo però, non ho rinvenuto nessun avviso nella cassetta delle lettere, non ho ricevuto nessuna raccomandata attestante il deposito in Comune e la ricevuta di ritorno di quest’ultima (documento scannerizzato che mi è stato fornito su mia richiesta) non reca né la firma del destinatario né la firma dell’incaricato.

La raccomandata inoltre, essendo stata inviata da Nexive e non da Poste Italiane, come disposto dalle sentenze di Cass (n. 2262/2013 - n.27021/2014) prima e Cass. (n. 22375/06 - n. 20440/06) poi, è ritenuta giuridicamente inesistente e insuscettibile di sanatoria.

Restando pertanto sicuramente valida l’ultima notifica del 2012, la cartella è da considerarsi prescritta?
 

Rocco

Utente
La prescrizione potrà essere dichiarata solo dal giudice a seguito di un giudizio che dovrà essere instaurato. Per instaurare il giudizio dovrai impugnare un atto (successivo) di riscossione (ad es. un fermo amministrativo) che ti dovesse essere notificato.
Saluti.
 

Rocco

Utente
Pare che le notifiche con posta privata fatte dal 2011 in poi siano comunque legali...
Sulla questione della validità o meno della notifica tramite posta privata dovranno pronunciarsi le SS.UU. della Cassazione a seguito di rinvio operato dalla sez. tributaria (Ord. 11016/2019). Vedremo cosa deciderà la Suprema Corte, se dichiarerà la notifica inesistente, e dunque insuscettibile di sanatoria, ovvero dichiarerà la nullità, con effetto sanante qualora il contribuente venga a conoscenza dell'atto.
Saluti.
 
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