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Noleggio auto a lungo termine

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Risoluzione 22 agosto 2007, n. 231

Con la risoluzione sono state fornite precisazioni in merito al trattamento fiscale del noleggio a lungo termine delle auto posto in essere dalle imprese.

Le precisazioni scaturiscono a seguito delle novità normative susseguitesi nell'ultimo anno in materia di deducibilità dei costi auto.

Con la risoluzione di cui in menzione viene ribadito che si considerano strumentali, e dunque i relativi costi sono integralmente deducibili, i veicoli a motori senza i quali l’attività non può essere esercitata.

Nel noleggio a lungo termine con assegnazione ai dipendenti, non si può ritenere che esso configuri di per sé la caratteristica della “strumentalità” e dunque il trattamento fiscale applicabile è quello individuato dall’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR ovvero deducibilità limitata al 40%.
 
Riferimento: Noleggio auto a lungo termine

Constatiamo che ancora una volta l'AE conferma il proprio orientamento alquanto restrittivo circa il concetto di "strumentalità" dei veicoli a motore all'attività esercitata.
Più volte sul forum si sono presentati casi in cui bisognava valutare la strumentalità del veicolo all'attività e più volte il sottoscritto aveva ribadito l'interpretazione rigida che l'AE aveva fornito in più di un'occasione di tale concetto.
Questa risoluzione ne è l'ennesima conferma.
Ciao Peppino, buona giornata.
 
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