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Utente
Risoluzione 22 agosto 2007, n. 231
Con la risoluzione sono state fornite precisazioni in merito al trattamento fiscale del noleggio a lungo termine delle auto posto in essere dalle imprese.
Le precisazioni scaturiscono a seguito delle novità normative susseguitesi nell'ultimo anno in materia di deducibilità dei costi auto.
Con la risoluzione di cui in menzione viene ribadito che si considerano strumentali, e dunque i relativi costi sono integralmente deducibili, i veicoli a motori senza i quali l’attività non può essere esercitata.
Nel noleggio a lungo termine con assegnazione ai dipendenti, non si può ritenere che esso configuri di per sé la caratteristica della “strumentalità” e dunque il trattamento fiscale applicabile è quello individuato dall’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR ovvero deducibilità limitata al 40%.
Con la risoluzione sono state fornite precisazioni in merito al trattamento fiscale del noleggio a lungo termine delle auto posto in essere dalle imprese.
Le precisazioni scaturiscono a seguito delle novità normative susseguitesi nell'ultimo anno in materia di deducibilità dei costi auto.
Con la risoluzione di cui in menzione viene ribadito che si considerano strumentali, e dunque i relativi costi sono integralmente deducibili, i veicoli a motori senza i quali l’attività non può essere esercitata.
Nel noleggio a lungo termine con assegnazione ai dipendenti, non si può ritenere che esso configuri di per sé la caratteristica della “strumentalità” e dunque il trattamento fiscale applicabile è quello individuato dall’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR ovvero deducibilità limitata al 40%.