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NASPI, LICENZIAMENTO TEMPO DETERMINATO, GRAVIDANZA...che confusione ai CAF !

Buongiorno, chiedo aiuto a qualcuno che ha avuto magari la mia situazione...
I CAF che ho visitato non sanno rispondermi o danno risposte completamente diverse tra loro.
Il punto: dopo 9 anni a tempo indeterminato, per riduzione in azienda, in data 31/07/15
sono stata licenziata ed ho fatto quindi a seguire richiesta Naspi, percepita fino al 31/08/15.
Cambiando città e regione (!), per fortuna ho trovato un lavoro almeno a tempo determinato
per sostituzione maternità. La ragazza rientra a maggio. Il mio contratto quindi termina.
Ho diritto alla Naspi? Per quanto mesi?
In un CAF mi hanno detto la metà di questo ultimo lavoro ?!?
Altro dubbio. Ho scoperto di essere incinta, termine al 24/05/16.
Che succede quindi? Ho diritto comunque alla Naspi, o alla maternità, o entrambi?
Una sospende l'altra?
Qualcuno sa davvero come funziona?
Grazie per il Vostro aiuto.​
 
Salve colette3009, appare corretta la risposta del caf in merito al diritto della indennità pari alla metà delle settimane contributive dell'ultimo rapporto di lavoro;

riguardo la gravidanza, il riferimento è il D.Lgs nr.151-2001, art. 24 e smi,
riporto uno stralcio per quanto di interesse:

2) Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternita', sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di maternita' purche' tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni

4) Qualora il congedo di maternita' abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennita' di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4 ma che non e' in godimento della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di maternita', purche' al momento dell'inizio del congedo di maternita' non siano trascorsi piu' di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennita' di maternita', ventisei contributi settimanali.
 
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