Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Mutuo rinegoziato

K

Karl8.

Ospite
Vi chiedo una conferma al volo.
Mutuo stipulato per RISTRUTTURAZIONE abitazione principale, è stato rinegoziato.
Se l'importo rinegoziato è superiore al valore residuo del mutuo originario gli interessi sul nuovo mutuo sono tutti indetraibili, cioè vale la stessa condizione prevista nel caso di mutuo stipulato per l'ACQUISTO abitazione principale.
Corretto?
Grazie
 
Il discorso rinegoziazione vale solo per i mutui-acquisto, quindi a maggior ragione la detrazione viene persa.
Per quanto riguarda la rinegoziazione di importo superiore nei mutui acquisto esistono orientamenti diversi, ma il più corretto è quello che prevede la perdita della detrazione.
 
vale anche per i mutui ristrutturazione stipulati nel 1997
Circ. Ministeriale 14 giugno 2001, n. 55/E

nel caso tuo, karl8, però l'hai rinegoziato per importo superiore, quindi quand'anche fosse stato contratto nel 1997.. amen.

ciao buona serata
 
Non vale neanche per i mutui ristrutturazione contratti nel 1997.
La fonte? La citata CM 55/2001, che così recita:
"L'articolo 7 della legge n. 448 del 1998 ha modificato la lettera b)
dell'articolo 13-bis del Tuir, concernente la detraibilita' degli interessi
passivi per mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare
da adibire ad abitazione principale, offrendo la possibilita' di detrazione
anche per gli interessi passivi pagati in virtu' di un nuovo contratto di
mutuo intervenuto per la rinegoziazione del precedente, a determinate
condizioni. Di contro, NON e' stata prevista analoga possibilita' per i
mutui contratti per la ristrutturazione degli immobili".
 
ops.. lascia stare karl..anche per il mutuo ristrutturazione l'eventuale rinegoziazione doveva avvenire sempre nel 97.
stipulandola negli anni successivi gli interessi son persi in quanto si tratterebbe di nuovo mutuo.

non hai scampo :)


ciao
 
In effetti nelle istruzioni delle dichiarazioni si parla sempre di rinegoziazione di mutui per acquisto e non per ristrutturazione, per questo mi è venuto il dubbio.
Non capendo la logica che sta alla base della distinzione, mi ronzava in testa che con qualche provvedimento si fosse estesa la possibilità di rinegoziare anche il mutuo per ristrutturare.
Mi pare di capire che la mia fosse una ricerca vana.
Grazie per la conferma Ragioniere.
 
vabbè sraggiunatt di m, nn capisci niente manco quello che leggi, ma questo è risaputo
se la rinegoziazione avviene nel medesimo anno (1997) si tratta sempre di mutuo contratto nel 1997 e pertanto deducibile.

avvenisse dopo, no, in quanto il punto è che il mutuo deve esser contratto nel 1997.

questa è la condizione per cui la rinegoziazione rimane deducibile.

ps: lo sssraggiunatt ce l'ha piccolo.
 
Ciao Alberto ti ho letto solo ora...
in sostanza visto che si tratta di mutuo per ristrutturazioni del 2003 da rinegoziare adesso, come dici tu non ho scampo e si perderà la detrazione interessi.
Grazie
Buona serata
 
"Un contribuente che ha stipulato
un contratto di mutuo ipotecario
per interventi di ristrutturazione
edilizia nel 1997, nell’anno
2000 ha rinegoziato con la banca il contratto ad un tasso
più favorevole. E’ possibile detrarre
gli interessi passivi sul
mutuo rinegoziato?
L’articolo 7 della legge n. 448 del 1998 ha modificato la lettera b) dell’articolo 13-bis del Tuir, concernente la detraibilità degli interessi passivi per mutui ipotecari
contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, offrendo la possibilità
di detrazione anche per gli interessi passivi pagati in virtù di un nuovo contratto di mutuo intervenuto per la rinegoziazione del precedente, a determinate
condizioni. Di contro, non è stata prevista analoga possibilità per i mutui contratti per la ristrutturazione degli immobili. Peraltro, la detrazione per interessi
passivi per mutui ipotecari contratti per la ristrutturazione edilizia è concessa solo per i contratti stipulati
nel corso dell’anno 1997, per cui, nel caso di specie, essendo il nuovo mutuo stipulato nell’anno 2000, gli interessi non danno diritto alla detrazione d’imposta.

Circ. Ministeriale 14 giugno 2001, n. 55/E

dalla circolare citata, riportata in pieno sul punto e non sforbiciata a piacere, si evince che se a gennaio 97 faccio un mutuo per ristrutturazione e a dicembre 97 lo rinegozio, resta sempre un mutuo del contratto nel 97 e pertanto detraibile ancora.

ciò non toglie che è un caso ormai confinato al lontano 1997, che per te karl ormai non ci siano speranze, ma dire che non è mai stata prevista la possibilità beh, solo costui lo può dire.

ps: lo ssraggiunatt ce l'ha piccolo e non si parla del cervello, bensi di qualcosa d'altro.. il cervello se l'è bevuto tempo fa
 
Bravo, rigira la frittata come al solito.
Mutuo stipulato nel 1997 e rinegoziato nel 1997: caso più unico che raro, in pratica l'eccezione, non la regola.
Facevi più bella figura a dire di esserti sbagliato...
 
Alto