Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2026
Art.1- c.176.All’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « , in unica soluzione, » sono soppresse; b) ai commi 2 e 3, le parole: « in un’unica soluzione » sono soppresse; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:« 3-bis. L’erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all’articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità ».