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Modello 770

Silvan

Utente
Abbiamo inviato per un nostro cliente il modello 770 ordinario e alla data di oggi ci siamo resi conto che il nome del rappresentante legare è errato . Adesso posso rimandare nuovamente il modello 770 con il nome corretto del rappresentante legale? Cosa devo segnare, correttiva nei termini oppure integrativa?

Grazie
 
Riferimento: Modello 770

La risposta puoi trovarla nel dossier 770 del nostro sito al seguente link


http://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/10295-scaduti-i-termini-di-presentazione-del-mod-770-possibile-procedere-alla-sua-rettifica-o-integrazione.html

Ti riporto comunque la risposta per comodità:

Scaduti i termini di presentazione del Mod. 770 è possibile procedere alla sua rettifica o integrazione?
Si è possibile, per il sostituto, una volta che sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione:

nell’ipotesi di ravvedimento prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre alla corresponsione degli interessi dovuti per legge;
nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni;
nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8- bisdel D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
 
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