<HTML>Hai precisato che i beni erano di proprietà dell'altro "conduttore", ossia del precedente inquilino. Vi è pertanto da presumere che a tua volta sei "inquilina" ossia contrattualmente stai beneficiando dell'immobile di proprietà altrui dentro il quale hai rinvenuto i mobili. Pertanto fino a dichiarazione contraria da parte del proprietario dei locali, detti beni, in quanto depositati sul suolo di sua proprietà ad esso sono da attribuire.
La dichiarazione scritta da parte di costui, con la quale afferma che i beni non son di sua proprietà e che non essendo stati né asportati e né rivendicati da parte del precedente possessore sono da cosiderare abbandonati (res nullius), forma già di per se prova che essi non ti sono stati venduti in nero e, soprattutto, che non li hai acquisiti incautamente.
A questo punto sei autorizzata ad esercitare su di essi "l'occupazione" ossia acquisirne la proprietà ai sensi dell'articolo 923 del codice civile (le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia e pesca).
Nel momento in cui li consideri beni d'impresa li devi iscrivere sul libro degli inventari (art 2217 C.C. e art 77 Tuir) e sul libro dei beni ammortizzabili o suoi succedanei, attribuendogli il loro valore normale che ritengo sia molto basso (art 9 secondo comma Tuir) e rilevando al contempo la sopravvenienza attiva tra i componenti positivi di reddito.
Provvederai infine ad ammortizzarli annualmente o in unica soluzione (poiché sicuramente di valore unitario inferiore ad un milione di L.)
Venendo al comodato, mentre vi è obbligo di registrazione solo in caso d'uso, non vi è obbligo di iscrizione sul libro dei beni ammortizzabili.
ciao</HTML>