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mediatori creditizi - e agenti.......:

veronica

Utente
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 287/2000 possono iscriversi nell'albo:

• i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
• le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero;
in possesso dei requisiti dallo stesso previsti.
Le società possono svolgere l'attività di mediazione creditizia per il tramite di persone fisiche iscritte all'albo (art. 3, comma 2). Nella domanda d'iscrizione dovranno essere riportati gli estremi identificativi di tali soggetti ovvero qualora si tratti di persone già iscritte il relativo numero di iscrizione (provv. UIC 4 agosto 2000, parte II).
L'oggetto sociale delle società deve comprendere la mediazione creditizia (art. 4, comma 2, lett. a); non è richiesta l'esclusività dell'oggetto sociale.
L'esercizio della mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività; eventuali ipotesi di incompatibilità dovranno quindi essere ricercate nelle normative di settore disciplinanti le altre attività esercitate dal mediatore.

Esclusioni

Le norme disciplinanti la mediazione creditizia non si applicano:
• agli agenti e a tutti quei soggetti per i quali sussiste un legame di dipendenza, di collaborazione o di rappresentanza con banche o intermediari finanziari;


....................cio' implica che non necessariamente gli agenti di cui un mediatore si avvale debba essere iscritto all'albo ome mediatore creditizio....giusto??
 
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