Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

mancata costituzione in giudizio

A

alberto.

Ospite
pinzarono il mio ricorso con quello di mia moglie, la controparte non si costituì.. il suo fu discusso, il mio no.. se non si andava in archivio della commissione a far passar le cartelle campa cavallo
 
T

turi

Ospite
Non ci sarebbe stata, comunque, prescindendo dalla costituzione della parte resistente, alcuna discussione del ricorso per effetto, appunto, dell'emissione del decreto per manifesta causa di inammissibilità (art. 22, comma 1° del D.Lgs. n. 546/1992)
Manca, in effetti, l'instaurazione del procedimento.
 
A

alberto.

Ospite
...se posso aggiungere, la dichiarazione di inammissibilità c'è stata proprio perchè si è costituita la controparte, altrimenti forse nel caso limite ed estremo dell'inerzia e disinteresse delle parti in causa, non avrebbero saputo più nulla.
nel mio caso, che mi ero costituito correttamente mentre la controparte non si era fatta vedere manco col piccione viaggiatore, se non fossi andato a vedere il ricorso, validamente presentato, non sarebbe mai stato preso in mano ne per esser discusso ne per esser dichiarato inammissibile, rimanendo, per le controparti, pendente.

saluti
 
T

turi

Ospite
Sì, certo, neppure quello, il procedimento non era stato instaurato.
Lo sai che per la discussione, se non ti attivi, campa cavallo...
Ciao
 
M

marcello

Ospite
Ogni tanto in ufficio ci capita questa fattispecie, e ci siam chiesti come comportarci; il fatto è che se, come ufficio, il ricorso l'abbiam ricevuto, avremmo il dovere di costituirci, almeno secondo le ns disposizioni, Così facendo, però, mettiamo un po' in difficoltà la commissione, che si vede arrivare una costituzione in giudizio senza avere il corrispondente ricorso depositato. Se pure quindi ci limitiamo a scrivere due righe evidenziando quanto accaduto (e da noi cmq scoperto solo in via indiretta), la Commissione in teoria, per emettere sentenza, dovrebbe acquisire formalmente copia del ricorso da noi, per poi sancire l'inammissibilità dello stesso. Se invece non ci costituiamo, è meglio per tutti, o almeno per noi e la Comm. che risparmiamo la cmq minima fatica. Per il ricorrente distratto, alla fine non cambia niente...
 
T

turi

Ospite
Re: mancata costituzione in giudiziox Marcello

Sì, certo, capisco, per la costituzione avete delle precise indicazioni, ma io non credo che l’ufficio abbia il dovere di costituirsi in giudizio.
L'ufficio potrebbe anche scegliere di restare inerte (leggi: omessa costituzione) ovvero di costituirsi tardivamente (il termine dei 60 giorni non è perentorio) e senza che ciò comporti la nullità o costituisca causa di annullamento della pretesa tributaria, se non la perdita di taluni diritti di difesa, che nella fattispecie sarebbero privi di qualsiasi effetto (non ricevere l'avviso di trattazione, impossibilità di partecipare al dibattito nell’udienza pubblica richiesta dal ricorrente; l’istanza di discussione in pubblica udienza va notificata soltanto alle parti costituite), io credo che la costituzione dell'ufficio trovi la sua giustificazione in un procedimento instaurato; nel caso che ci occupa credo che potrebbe non essere necessario. Costituirsi in un procedimento tributario inesistente per inerzia del contribuente per controdedurre a cosa? A ciò che non è stato opposto? Con la costituzione, il Presidente della sezione, con proprio decreto, ne dichiara la manifesta causa di inammissibilità. In assenza della costituzione in giudizio di parte resistente, non ci sarebbe in commissione alcuna discussione a causa della mancata instaurazione del procedimento.

[%sig%]
 
Alto