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LITI PENDENTI fin.2003 art. 16

G

GIOVANNI

Ospite
<HTML>LE LITI PENDENTI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA FINANZIARIA2003 POSSONO ESSERE CHIUSE PAGANDO QUALI SOMME?</HTML>
 
F

fabiano corna

Ospite
<HTML>
eccoti il primo comma dell'articolo 16:

. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche´ quelle gia` di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:

a) di 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro;


b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 euro.

attento però al comma 5:

5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalita` e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e gia` notificate alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non da` comunque luogo alla restituzione delle somme gia` versate.

ciao</HTML>
 
G

GIOVANNI

Ospite
<HTML>quindi significa che un atto di accertamento impugnato e presentato alla cammissione di primo grado il ricorrente dovrà pagare le somme fisse stabilite per il condono più il terzo dell'imposta che viene richiesto con cartella esattoriale?.
ciao grazie</HTML>
 
V

vincenzo

Ospite
<HTML>vorrei sapere se qualcuno di voi è a conoscenza dei codici per il pagamento relativo al condono sulle liti pendenti articolo 16, se possibile, contattatemi privatamente presso quest indirizzo
[email protected]
grazie

vincenzo</HTML>
 
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