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eccoti il primo comma dell'articolo 16:
. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche´ quelle gia` di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:
a) di 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro;
b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 euro.
attento però al comma 5:
5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalita` e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e gia` notificate alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non da` comunque luogo alla restituzione delle somme gia` versate.
ciao</HTML>