<HTML>DICHIARAZIONI NEI CASI DI LIQUIDAZIONE
IVA
Ai fini IVA non cambia nulla. Le dichiarazioni a tali fini si presentano negli usuali termini
REDDITI
In caso di liquidazione occorre presentare la dichiarazione nei seguenti termini:
- La dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la delibera di messa in stato di liquidazione, entro sette mesi successivi a tale data, per il tramite di una banca o di un ufficio postale, ovvero entro dieci mesi da tale data per via telematica;
- La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione, entro sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione o, se prescritto, al deposito del bilancio finale, se prescritto, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro dieci mesi in via telematica.
Le nuove regole concernenti i termini di presentazione delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2002, con effetti anche per gli adempimenti non ancora scaduti a tale data.
Tuttavia tale regola non può trovare applicazione qualora sulla base delle nuove disposizioni i termini di versamento o di presentazione scadono anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento.
Nel caso specifico, trovano applicazioni i nuovi (più elastici) termini contenuti nel neo regolamento, come sopra specificati.
Ai fini dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni, non è più rilevante la modalità di nomina (volontaria o giudiziale) del liquidatore.
E' stato, così, unificato il termine di presentazione delle dichiarazioni da parte dei liquidatori e ad uniformarlo a quello ordinario, rendendo di conseguenza più agevole la sua individuazione.</HTML>