il compenso degli amministratori viene stabilito nell'atto costitutivo o da successive delibere assembleari.
Anche per l’amministratore il mandato si presume oneroso e la misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
Qualora il compenso non sia stato determinato, parrebbe che gli amministratori vi abbiano comunque diritto e, nella determinazione di esso, non sono vincolati alle
successive deliberazioni dell’assemblea potendo adire le vie giurisdizionali per la
concreta determinazione.
É da considerare irrilevante, ai fini della successiva richiesta di determinazione del
compenso, l’assenza di precise indicazioni contenute dall’atto costitutivo ovvero fornite da deliberazioni successive da parte dell’assemblea.
omessa indicazione nell’atto costitutivo,
Cassaz. Sent. 19.03.1991 n. 2895
Il diritto al compenso degli amministratori delle società di capitali è implicitamente riconosciuto negli artt. 2364 e 2389 del Codice Civile, nei quali si prevede la sua eterminazione nell’atto costitutivo, nonché dall’art. 2392 che, in ordine all’adempimento dei loro doveri, richiama le norme del mandato (negozio che si presume oneroso).
Ove manchi una disposizione nell’atto costitutivo e l’Assemblea si rifiuti od ometta di stabilire il compenso all’amministratore o lo
determini in misura inadeguata, l’amministratore è abilitato a richiedere al giudice la determinazione del suo congruo compenso.
Mancate delibere assembleari, Trib. Milano
Sent. 18.05.1995
La circostanza che non abbiano fatto seguito delibere formali dell’assemblea sociale, non è di ostacolo alla determinazione giudiziale
del compenso, poiché la norma dell’art. 2389 Codice Civile, non preclude che, in mancanza di determinazione da parte dell’organo
societario, sia il giudice a determinare la misura degli emolumenti dovuti all’amministratore in virtù dell’espletamento del mandato da presumersi oneroso.
ciao...