Buongiorno, ringrazio molto per la risposta, aggiungerei però una precisazione per quanto riguarda il registro (in quanto anche questo è stato oggetto di dibattito tra le parti) da quanto ho inteso, non dovrebbe essere obbligatorio (per gli scambi in italia) in caso di presenza e conservazione dei DDT con opportuna indicazione causale (aggiungo l'estratto sotto).
2.3 - Trasporto di beni da consegnare a terzi a titolo non traslativo della proprieta'.
Il combinato disposto di cui all'articolo 53, primo e terzo comma del
D.P.R. n. 633 del 1972, prevede, tra l'altro,
ai fini delle presunzioni di
cessione e di acquisto, che la consegna dei beni dati "in lavorazione,
deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti
d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non
traslativo della proprieta'",
possa risultare,
oltre che dal libro giornale o
da altro libro tenuto a norma del
codice civile o d
a apposito registro tenuto
in conformita' dell'articolo 39 dello stesso decreto, anche da altro documento
conservato a norma dello stesso articolo.
Al riguardo si fa presente che, nell'interpretare il contenuto
dell'articolo 53, terzo comma ultimo periodo, del decreto n. 633 del 1972, la
soppressa Direzione Generale delle Tasse con la risoluzione n. 370567 del
9 novembre 1981, ha precisato che la presunzione di cessione puo' essere
superata, anche mediante "qualsiasi tipo di documentazione" purche' la stessa
sia conservata in conformita' al predetto articolo 39.
Cio' premesso,
si ritiene che il documento di trasporto o altro documento
emesso per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della
proprieta', avente le caratteristiche di cui all'
articolo 1, comma 3 del
D.P.R. n. 472 del 1996 e' idoneo a superare le presunzioni di cui
all'articolo 53 lettera b) del ripetuto decreto n. 633 del 1972, ai fini dei
controlli che verranno effettuati dagli organi preposti a tale funzione.
Agli effetti del superamento della suddetta presunzione il documento,
ovviamente, dovra' contenere l'espressa indicazione della causale non
traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni etc.) con
l'obbligo di conservazione a norma del gia' richiamato articolo 39 del D.P.R.
n. 633 del 1972, sia da parte dell'emittente che del soggetto destinatario dei
beni
Ovviamente sono disposto a rivedere la mia posizione in caso abbia male interpretato