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Limite Conto lavorazione

BertBero

Utente
Buongiorno,
un'azienda invia ad un altra della merce in c/lavorazione per essere poi trasformata in materia prima e riutilizzata. Può passare però parecchio tempo per la restituzione della merce (soprattutto per via del numeri di richieste che l'azienda di trasformazione riceve). C'è un limite temporale per la restituzione in c/lavoro c/trasformazione (es. 1 anno, passato il quale le bolle andrebbero fatturate?) considerando che la merce rimane di fatto proprietà del cliente? Se ci fosse anche un riferimento normativo vi sarei grato
 
Buongiorno: per vincere la presunzione di compravendita in nero nel caso proposto, entrambi i soggetti devono redigere apposito registro di merci in conto lavorazione - inoltre la consegna della merce deve essere accompagnata da ddt con apposita causale. Alla restituzione della merce lavorata, si emetterà ddt o fattura accompagnatoria anch'essi con apposita causale, e si aggiornerà il registro. Non mi risultano termini temporali per la restituzione della merce, o per "l'annullamento" del ddt come nel caso del conto visione.

 
Buongiorno, ringrazio molto per la risposta, aggiungerei però una precisazione per quanto riguarda il registro (in quanto anche questo è stato oggetto di dibattito tra le parti) da quanto ho inteso, non dovrebbe essere obbligatorio (per gli scambi in italia) in caso di presenza e conservazione dei DDT con opportuna indicazione causale (aggiungo l'estratto sotto).


2.3 - Trasporto di beni da consegnare a terzi a titolo non traslativo della proprieta'.
Il combinato disposto di cui all'articolo 53, primo e terzo comma del
D.P.R. n. 633 del 1972, prevede, tra l'altro, ai fini delle presunzioni di
cessione e di acquisto, che la consegna dei beni dati "in lavorazione,
deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti
d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non
traslativo della proprieta'", possa risultare, oltre che dal libro giornale o
da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto
in conformita' dell'articolo 39 dello stesso decreto, anche da altro documento
conservato a norma dello stesso articolo.
Al riguardo si fa presente che, nell'interpretare il contenuto
dell'articolo 53, terzo comma ultimo periodo, del decreto n. 633 del 1972, la
soppressa Direzione Generale delle Tasse con la risoluzione n. 370567 del
9 novembre 1981, ha precisato che la presunzione di cessione puo' essere
superata, anche mediante "qualsiasi tipo di documentazione" purche' la stessa
sia conservata in conformita' al predetto articolo 39.
Cio' premesso, si ritiene che il documento di trasporto o altro documento
emesso per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della
proprieta', avente le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 3 del
D.P.R. n. 472 del 1996 e' idoneo a superare le presunzioni di cui
all'articolo 53 lettera b) del ripetuto decreto n. 633 del 1972, ai fini dei
controlli che verranno effettuati dagli organi preposti a tale funzione.
Agli effetti del superamento della suddetta presunzione il documento,
ovviamente, dovra' contenere l'espressa indicazione della causale non
traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni etc.) con
l'obbligo di conservazione a norma del gia' richiamato articolo 39 del D.P.R.
n. 633 del 1972, sia da parte dell'emittente che del soggetto destinatario dei

beni


Ovviamente sono disposto a rivedere la mia posizione in caso abbia male interpretato
 
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