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Licenziamento per chiusura ma ...

Vorrai spiegare meglio cosa intendi per sottoscrivere un preliminare.
saluti domenico
Grazie Domenico della velocità di risposta :) per preliminare intendevo la lettera di impegno da parte del datore di lavoro che avevi consigliato alla Raffy. Come dici tu verba volant... anche a me ha rassicurato e giurato che mi riprende ( nel mio caso "magari a settembre" o comunque si spera a breve quando riparte il mercato del settore). Vero che ora ci sono le liquidità e che quindi potrebbe essere un incentivo quello di andare via...( sempre con richiesta del datore di lavoro) ma, scusa la mia ignoranza, può un datore di lavoro licenziare un impiegato con più esperienza (parlando anche di anzianità e permanenza nel luogo) prima di altri giunti negli anni successivi? è una "pulce" che mi è stata insinuata da un collega :) Saluti
 

domenico

Utente
Grazie Domenico della velocità di risposta :) per preliminare intendevo la lettera di impegno da parte del datore di lavoro che avevi consigliato alla Raffy. Come dici tu verba volant... anche a me ha rassicurato e giurato che mi riprende ( nel mio caso "magari a settembre" o comunque si spera a breve quando riparte il mercato del settore). Vero che ora ci sono le liquidità e che quindi potrebbe essere un incentivo quello di andare via...( sempre con richiesta del datore di lavoro) ma, scusa la mia ignoranza, può un datore di lavoro licenziare un impiegato con più esperienza (parlando anche di anzianità e permanenza nel luogo) prima di altri giunti negli anni successivi? è una "pulce" che mi è stata insinuata da un collega :) Saluti
Grazie a te.
Il tuo caso è diverso rispetto a quello di raffy.
Infatti si fa riferimento a messa in mobilità, ritengo per questo improponibile la lettera di impegno.
Senza dilungarci in questa fase della osservanza della procedura di mobilità, rispondo alla domanda "può un datore di lavoro licenziare un impiegato con più esperienza (parlando anche di anzianità e permanenza nel luogo" .
I criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, avviene sulla base delle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'azienda, con riferimento se previsti, dal contratto di lavoro.
In mancanza, il criterio viene indicato dall'art. 5,c.1 della Legge 223-1991: carichi di famiglia; anzianità di servizio; esigenze tecnico produttive e organizzative, il tutto in concorso tra loro.
saluti domenico
 

royfrog

Utente
Domenico ti aggiorno: non chiudono e si appellano alla legge 604 articolo 3 che dice qutesto:
Art. 3.

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa

aggiungendo che sono intervenute necessità aziendali che non possono più sorreggere tale organizzazione societaria (probabile che in una delle loro altre società l'amministratore unico faccia il mio stesso lavoro)

mi dai una tua interpretazione?
grazie
Raffy
 

domenico

Utente
Domenico ti aggiorno: non chiudono e si appellano alla legge 604 articolo 3 che dice qutesto:
Art. 3.

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa

aggiungendo che sono intervenute necessità aziendali che non possono più sorreggere tale organizzazione societaria (probabile che in una delle loro altre società l'amministratore unico faccia il mio stesso lavoro)

mi dai una tua interpretazione?
grazie
Raffy
Salve raffy, il giustificato motivo oggettivo di licenziamento previsto dall’art. 3, Legge 604-66 é determinato da …ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Così come è scritto nella lettera “necessità aziendali che non possono più sorreggere tale organizzazione societaria”, può anche consistere nel sopraggiunto bisogno aziendale di provvedere alla riorganizzazione del lavoro all’interno della stessa.
Tuttavia, la scelta aziendale è soggetta al controllo del giudice, al quale spetta il compito di accertare la reale esigenza aziendale che impone il licenziamento e la concreta riferibilità del licenziamento, collegate a specifiche ragioni di carattere organizzative e produttive.
Resta a carico del datore dimostrare e quindi fornire la prova.
Altresì,, deve essere verificata da parte del datore di lavoro, l'impossibilità di utilizzarti non solo in altre mansioni equivalenti e compatibili a quelle del posto di lavoro soppresso,ma appurare la possibilità di impiego in altri settori aziendali ( con mansioni anche inferiori), con riferimento a tutte le società cui il tuo datore di lavoro è parte.
Se mancano i presupposti di cui sopra, il licenziamento è illegittimo e deve essere impugnato entro il termine di “decadenza” di 60 gg, dal ricevimento.
Suggerisco rivolgerti per una consulenza ad un legale giuslavorista.
A disposizione
Saluti domenico
 

royfrog

Utente
grazie Domenico, mi hai riferito in modo chiarissimo. Grazie ad una amica con la quale ho discusso e raccontato di questa cosa, mi sono già attivata perchè le cose, come vedi, sono cambiate notevolmente da come erano state dette inizialmente...
Grazie e ti terrò aggiornato. :)
 
Ultima modifica:

domenico

Utente
grazie Domenico, mi hai riferito in modo chiarissimo. Grazie ad una amica con la quale ho discusso e raccontato di questa cosa, mi sono già attivata perchè le cose, come vedi, sono cambiate notevolmente da come erano state dette inizialmente...
Grazie e ti terrò aggiornato. :)
Grato per la cortesia.
Buona giornata.
Saluti domenico
 

royfrog

Utente
Il ccnl Confcommercio fissa il termine di preavviso pari a 20 gg di calendario, per il dipendente con il 4° liv.e fino a 5 anni di anzianità.
La comunicazione comunicazione deve essere fatta per iscritto, a r/r o con altro mezzo che certifichi la data di
ricevimento,
contenente l'indicazione dei motivi.
I termini di preavviso, decorrere dal 1° o dal 16° giorno.
I termini per l'impugnativa è pari a 60 gg dal ricevimento, se la lettera non contiene i motivi, questi dovranno essere richiesti entro 15 gg, in questo caso il licenziamento decorre dal ricevimento non dalla lettera di comunicazione ma dalla lettera in cui sono indicati i motivi.Per completezza di informazione, tieni presente che entro i successivi 270 gg dall'impugnazione del licenziamento, deve essere presentato il ricorso c/o il tribunale
Ma di questo ti dirà il legale.
Saluti domenico
Domenico buongiorno! ad oggi non ho ancora ricevuto la lettera ma c'è tempo. Il mio dubbio ora è questo: nel testo della lettera che ho potuto avere in anticipo, vi è scritto come anche verbalmente mi avevano detto, che il mio ultimo giorno di lavoro è il 31/7.
Scusa magari mi sbaglio io ma ... i 20 giorni di preavviso partono o dal 1° o dal 16 del mese, quindi supponiamo mi dia la lettera entro il 30 di giugno, i 20 giorni partono dal 1° luglio fino al 20 luglio compreso. Ma se devo lavorare fino al 31/7 la lettera me la deve dare il 12/7 ma i giorni partirebbero dal 16 e quindi io finirei di lavorare da loro il 4 agosto.
E' corretto o sono io che sbaglio?
Ciao
Raffy
 

domenico

Utente
Salve Raffy, è corretto ciò che hai scritto.
Mi viene un dubbio.
Fino alla vigenza del contratto di lavoro del 2008 veniva stabilito, sia per le dimissioni che per il licenziamento lo stesso termine di preavviso pari a 20 gg. L’attuale ccnl di categoria sottoscritto il 26 Febbraio 2011 ( ratificato nell’ Aprile, dello stesso anno), ha ridotto il termine del preavviso in caso di dimissioni del dipendente a 15 gg, rimanendo tuttavia invariati i termini di preavviso previsti in caso di licenziamento (20 gg).
E’ possibile che il datore di lavoro interpreti ( in modo errato a mio parere), allo stesso modo il preavviso di licenziamento e il preavviso in caso di dimissioni.
In questo caso la lettera di licenziamento potrà essere consegnata entro il prossimo 15 Luglio con decorrenza del preavviso dal 17.
Come hai detto tu, aspettiamo...
A disposizione.
saluti domenico
 

royfrog

Utente
Domenico, la lettera me l'hanno consegnata ieri brevi mani e poi immediatamente spedita per rr.
E' datata 20/6 e consegnata il 27/6. Nel testo della lettera è quello che prevedevo, motivo oggettivo art.3 legge 604. Quindi come ti avevo accennato, non chiudono eh eh ... e qui l'intuito femminile non ha sbagliato!
il termine ultimo di lavoro indicato sulla lettera è 31/7. Dimmi tu, per me è errato.
Ciao
Raffy
 

domenico

Utente
Diciamo che il preavviso non è rispettoso della norma contrattuale.
Vorrai far presente al datore di lavoro, senti cosa risponde.
saluti domenico
 
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