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Licenziamento e riassunzione

Mia moglie è stata licenziata da uno studio dentistico che ha ceduto l'attività ad una'altro proprietario.
Quindi lo studio rimane con la stessa attività ma cambiando dirigenza.
Sono obbligati a riassumere mia moglie che aveva un contratto a tempo indeterminato e lavorava nello studio da ca. 10 anni ? o hanno facolta di scegliere altre persone?

Grazie
 

alias61

Utente
Riferimento: Licenziamento e riassunzione

Mia moglie è stata licenziata da uno studio dentistico che ha ceduto l'attività ad una'altro proprietario.
Quindi lo studio rimane con la stessa attività ma cambiando dirigenza.
Sono obbligati a riassumere mia moglie che aveva un contratto a tempo indeterminato e lavorava nello studio da ca. 10 anni ? o hanno facolta di scegliere altre persone?

Grazie
non essendoci cessione di azienda e tantomeno cessione di quote non si applica l'art. 2112 cod civile pertanto direi che non hanno obblighi

non ne sono sicuro è solo mia opinione
 
Riferimento: Licenziamento e riassunzione

non essendoci cessione di azienda e tantomeno cessione di quote non si applica l'art. 2112 cod civile pertanto direi che non hanno obblighi

non ne sono sicuro è solo mia opinione
Lo studio è stato venduto ad altri proprietari, perchè dici che non c'è cessione dell'azienda?
 

alias61

Utente
Riferimento: Licenziamento e riassunzione

Lo studio è stato venduto ad altri proprietari, perchè dici che non c'è cessione dell'azienda?
perchè è uno studio professionale e non un azienda in quanto è prevalente la figura del prfoessionista, almeno ai sensi del codice civile
bisogna poi vedere se rapporto è cessato prima della cessione dello studio o contestualmente
comuqnue la giurisprudenza è divisa, ci sono sentenze che dicono che pur non essendo una cessione d'azienda è assimilato alla cessione d'azienda e quindi c'è la tutela per dipendenti - il consiglio migliore però a questo punto è rivolgersi ad un legale


di seguito estratto che fa riferimento a sentenza che dice il contrario di quanto io sostenevo:
Con riguardo al sottostante rapporto di lavoro dipendente nel trasferimento di azienda, è interessante anche richiamare la pronuncia 6208/1987, laddove la sezione lavoro della Cassazione ha affermato che, sebbene gli studi professionali non possano essere normalmente equiparati a un'azienda, essendo in essi prevalente l'attività personale dei titolari, ai medesimi, quando impieghino personale dipendente, è tuttavia applicabile, in forza dell'articolo 2238, capoverso, cc, l'articolo 2112, secondo cui, nel caso di trasferimento dell'azienda, il contratto di lavoro, salva tempestiva disdetta, continua con l'acquirente e il prestatore d'opera conserva i diritti derivanti dall'anzianità pregressa; pertanto, concernendo quest'ultima norma tutte le ipotesi di trasferimento della titolarità dell'impresa, qualunque sia il mezzo tecnico attraverso il quale sia stato attuato il trasferimento, il principio della continuità del rapporto di lavoro dell'ausiliario opera anche nel caso di successione nella titolarità del suddetto studio da parte di altro professionista.
 
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