Riferimento: licenziamento durante il periodo di allattamento
Salve Tasia, l'art. 55 ( sottoriportato) prevede che per le dimissioni presentate ....durante il primo anno di vita del bambino, non si tenute a concedere il preavviso.
Si fa osservare, che le dimissioni sono condizionate alla convalida della DPL.
In ultimo, non per importanza, si tenga presente che nella fattispecie (dimissioni) Ti è dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso.
Saluti domenico
Art. 55.
Dimissioni(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 12;
legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 18, comma 2)
1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternita'.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. A detta convalida e' condizionata la risoluzione del rapporto di lavoro.
5. Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.