mille grazie,
ti offrirei una birra!!michele1970 Scrivi:
> LIBRO INVENTARI
> Trascrizione dell?inventario iniziale - sia alla costituzione,
> sia quando l?impresa passa dalla contabilità semplificata a
> quella ordinaria deve trascrivere l?inventario iniziale.
> Redazione annuale ? deve essere redatto entro 3 mesi dal
> termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
> Solitamente tale termine coincide con il 31 gennaio. Per le
> società con esercizio diverso dall?anno solare si conteggiano
> 13 mesi dalla chiusura dell?esercizio per sapere la data di
> scadenza della redazione annuale.
> Si riportano: stato patrimoniale, conto economico e nota
> integrativa in formato Ue e il solo stato patrimoniale in
> formato contabile. Dello stato patrimoniale vanno inoltre
> fornite almeno le seguenti specifiche:
>
> IMMOBILIZZAZIONI Nella redazione del 1° inventario deve essere
> riportato il dettaglio di tutte le immobilizzazioni esistenti.
> Negli anni successivi sarà sufficiente indicare analiticamente
> gli acquisti e le vendite effettuati nel corso dell?esercizio,
> rimandando per il dettaglio agli inventari precedenti.
>
> Per ovviare all?aggiornamento degli immobilizzi, esiste la
> possibilità di stampare annualmente il registro beni
> ammortizzabili direttamente sul libro inventari, naturalmente
> aggiornato con acquisti, vendite ed ammortamenti dell?esercizio
> purché entro il termine di presentazione della dichiarazione
> dei redditi (il resto dell?inventario potrà comunque essere
> stampato nei 3 mesi successivi come sopra indicato).
>
> Per evitare di dover riportare il dettaglio di tutte le
> immobilizzazioni sul libro inventari, esiste la possibilità di
> riportare su suddetto libro solo una distinzione dei beni per
> classi omogenee (es. impianti, macchinari, immobili,
> attrezzature, attrezzature minute ecc.) e procedere poi con la
> redazione di un separato sezionale in carta libera. Tale
> sezionale conterrà il dettaglio completo di tutte le categorie
> omogenee di cui sopra e dovrà essere conservato con
> quest?ultimo. Nel libro inventari devono essere indicate anche
> le rivalutazioni dei beni.
> Immobili
> Si descrivono in base ai dati risultanti dai relativi rogiti.
> Avviamento
> Si indicano gli estremi del contratto di acquisizione.
> Brevetti
> Si indicano gli estremi del contratto di acquisizione o
> registrazione e le caratteristiche ed il costo di ciascuno.
> RIMANENZE Voce per voce vanno indicate le materie prime e
> sussidiarie, i prodotti in corso di lavorazione e finiti,
> precisando quantità, valore unitario e complessivo.
> Si deve evidenziare la consistenza dei beni almeno
> raggruppandoli per categorie omogenee per natura e valore ed il
> valore attribuito a ciascun gruppo, con l?indicazione del
> metodo di valutazione (lifo, costi specifici, ecc.).
> Se si è proceduto ad elencare le rimanenze solo per categorie
> omogenee come sopra indicato (es. materie prime, prodotti
> finiti, merci in c/ lavorazione ecc.) devono essere tenute a
> disposizione dell?Ufficio fiscale le distinte e i prospetti in
> carta libera utilizzati per la compilazione (prospetti nei
> quali le rimanenze saranno dunque elencate analiticamente).
> Va indicata anche l?ubicazione delle giacenze (es. merci presso
> terzi, merci in c/vendite ecc.).
> La mancata evidenziazione dei criteri di valutazione delle
> rimanenze espone all?accertamento induttivo basato su parametri
> o studi di settore (per chi ne è soggetto).
> Anche il dettaglio delle rimanenze può essere stampato
> separatamente dal libro inventari purché bollato come
> quest?utimo e insieme ad esso conservato.
> PARTECIPAZIONI Va specificata la società cui si riferiscono,
> l?entità ed il valore della partecipazione.
> CREDITI Si indica il nome di ciascun creditore, l?importo del
> credito e l?eventuale esistenza di garanzie. Vanno specificate
> le voci troppo generiche anche se per crediti di importo minore
> (es. crediti tributari, crediti diversi ecc.) ma non quelle
> dove il creditore risulti già evidenziato pur non essendo un
> cliente (es. crediti verso Inps, crediti verso Inail ecc.).
> Vanno analiticamente esposte le fatture da emettere. La R.M. n.
> 2/1109-74 del 5.4.75 ha precisato che i crediti verso clienti
> possono essere riportati nel loro ammontare complessivo, senza
> indicare l?elenco nominativo.
> Gli Uffici Finanziari possono sempre richiedere tale dettaglio
> (da conservarsi come sezionale bollato) in sede di controllo
> della dichiarazione dei redditi o di accessi, ispezioni o
> verifiche.
> DISPONIBILITA'
> LIQUIDE Si indicano separatamente per ciascun c/c i saldi
> attivi di banca.
> Si specifica se la cassa è in denaro contante, valori bollati
> e/o assegni.
> RATEI E RISCONTI Non è necessaria nessuna ulteriore specifica
> oltre a quella già effettuata in nota integrativa.
> Per chi non ha la nota integrativa è meglio procedere ad una
> distinzione fra ratei e risconti e costi e ricavi da cui sono
> stati generati (es. risconti attivi su premi assicurativi,
> ratei passivi su interessi ecc.).
> PATRIMONIO
> NETTO Non va ulteriormente specificato rispetto a quanto
> esposto in bilancio ed eventualmente in nota integrativa.
> FONDI RISCHI e
> FONDO TFR
> Non vanno ulteriormente specificati rispetto a quanto esposto
> in bilancio ed eventualmente in nota integrativa.
> DEBITI Si indica il nome di ciascun debitore, l’importo del
> debito e l’eventuale esistenza di garanzie prestate.
> Vanno specificate le voci troppo generiche anche se per debiti
> di importo minore (es. debiti tributari, debiti diversi ecc.)
> ma non quelle dove il debitore risulti già evidenziato, pur non
> essendo un fornitore (es. debiti verso Inps, debiti verso Inail
> ecc.).
> Vanno analiticamente esposte le fatture da ricevere.
>
> Sottoscrizione - da parte dell'amministratore o
> dell’imprenditore individuale, entro il termine di redazione.
> Numerazione iniziale - la numerazione delle pagine deve essere
> progressiva per anno, intendendo l’anno cui fa riferimento la
> contabilità e non quello di stampa. Il numero deve essere
> preceduto dall’anno (es. 2002/1, 2002/2, ecc.) e deve essere
> apposto prima della messa in uso o durante la fase di stampa.
> Qualora le annotazioni occupino ogni anno solo poche pagine,
> l’indicazione dell’anno può essere omessa.
> Bollo - Il libro è soggetto ad imposta di bollo di € 20,66 (€
> 10,33 per Srl e Spa) ogni 100 pagine o frazione, da pagarsi
> anteriormente all’effettuazione delle annotazioni sulla 1^
> pagina. Le marche da bollo possono essere applicate
> indifferentemente sulla 1^ o ultima delle 100 pagine e possono
> essere sostituite dall’applicazione del bollo a punzone o
> mediante versamento in F23 (in questo ultimo caso gli estremi
> di pagamento si dovranno riportare sulla 1^ pagina del libro).
> Es. nel caso in cui l’inventario con le annotazioni del 2002
> termini alla pagina 2002/30, l’imposta di bollo assolta con
> marche applicate nella pagina 2002/1 deve ritenersi sufficiente
> anche per le prime 70 pagine dell’anno 2003; le nuove marche
> dovranno quindi essere apposte sulla pagina 2003/71.
> Accertamento induttivo - La Cassazione ha dichiarato la
> legittimità dell’accertamento induttivo in quanto, in sede di
> verifica, è stata riscontrata l’omessa predisposizione
> dell’inventario (dettaglio delle voci di bilancio) pur in
> presenza della regolare redazione del bilancio.
> L'art. 2219 c.c. dispone che le registrazioni devono essere
> effettuate secondo le regole di una ordinata contabilità, senza
> spazi in bianco, senza interlinee, senza margini e l'eventuale
> cancellazione deve essere fatta in modo che la parte cancellata
> rimanga visibile.