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lezioni di musica

F

francesco

Ospite
<HTML>Volevo informazioni sulla legge 23 novembre 1939 n.1815 Art.5 DPR 26/10/72 n.633 e Art.5 DPR 22/12/86 n.917, riguardante l'everntuale esenzione iva per professioni che sono attinenti a materie che si insegnano a scuola.Qualcuno può darmi delucidazioni anche all'indirizzo [email protected]</HTML>
 
A

athos

Ospite
RE: regio decreto

<HTML>LEGGE 23 novembre 1939, n. 1815
DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI STUDI DI ASSISTENZA E DI CONSULENZA

(Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1939, n. 291)

Art. 1
Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero
autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si
associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o
autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi,
esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o
tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma
precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i
singoli associati.

Art. 2
[È vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al
precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare,
anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in
materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria] (*).
(*) Abrogato dall'art. 24, Legge 7 agosto 1997, n. 266

Art. 3
Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici,
nonché fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli
uffici che le società, ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione
interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.

Art. 4
La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di
lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non
sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del
competente Circolo, dell'Ispettorato corporativo, per coloro che intendano esercitare la
predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo, e del Ministero delle corporazioni negli
altri casi.
Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere,
entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni (2), che decide in via
definitiva] (*).
(*) Articolo abrogato dall'art. 41, Legge 11 gennaio 1979, n. 12

Art. 5
[La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli
albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri.
Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attività prevista
dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato
corporativo, e qualora la loro attività si eserciti in più Circoli, al Ministero delle
corporazioni](*).
(*) Articolo abrogato dall'art. 41, Legge 11 gennaio 1979, n. 12

Art. 6
Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del
Regno esercitano una professione o attività associata in modo diverso da quello stabilito
dall'art. 1 devono conformarsi, entro il termine di sei mesi a decorrere da tale data, alle
disposizioni dello stesso articolo.
Trascorso inutilmente questo termine, essi devono cessare dall'esercitare la professione
o l'attività associata in contrasto con il citato art. 1.
Coloro che, alla data indicata nel comma precedente, attendono alla tenuta o alla
regolarizzazione dei documenti delle aziende senza essere legati alle aziende stesse da
rapporti di impiego, possono chiedere l'autorizzazione prescritta dall'art. 4, ovvero provvedere
alla denuncia di cui all'art. 5, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data anzidetta.
Essi devono cessare la loro attività alla scadenza del termine di tre mesi, qualora nel
termine stesso non abbiano presentato la domanda di autorizzazione, o la denuncia, ovvero
entro tre mesi dal giorno in cui è divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della
domanda di autorizzazione.

Art. 7
Salvo che il fatto non costituisca reato più grave:
a) i contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 e dell'art. 6, comma 1, sono puniti con la
sanzione amministrativa fino a lire 400.000;
b) i contravventori alle disposizioni dell'articolo 2, dell'art. 4 e dell'art. 5, comma 2, sono puniti
con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000.
I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denunce di cui agli
artt. 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 80.000.

Art. 8
Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926,
n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della
presente legge.</HTML>
 
A

athos

Ospite
RE: art 5 633 .72

<HTML>Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalita` giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita` stesse.
[Si considerano effettuate ad imprese le prestazioni di servizi rese ai soggetti indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 4 in relazione all'attività dell'impresa o della distinta organizzazione e, in ogni caso, quelle rese alle società e agli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo.]
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952.</HTML>
 
A

athos

Ospite
RE: art 5 tuir

<HTML>Art. 5 - Redditi prodotti in forma associata

[1] I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

[2] Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

[3] Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al secondo comma può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

[4] I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del Codice civile , limitatamente al 49 per cento dell' ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

[5] Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.</HTML>
 
P

Paolo Decaminada

Ospite
RE: art 5 tuir

<HTML>Le lezioni svolte a titolo personale a privati sono esenti IVA

Art. 10 numero 20 DPR 633 del 1972</HTML>
 
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