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Legge di bilancio 2026, trattamento fiscale contratti di associazione in partecipazione

willy1978

Utente
La legge di Bilancio 2026 ha apportato delle modifiche sostanziali alla disciplina fiscale dei dividendi e dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale. In particolare, a partire dal 1 Gennaio 2026, la ritenuta ridotta dell’1,2% continuerà inoltre ad applicarsi alla remunerazione degli

strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, detenuti da società UE o SEE, purché il valore fiscale degli stessi non sia inferiore a 500.000 euro.

Ma cosa succede ad eventuali contratti di associazione in partecipazione, il cui valore fiscale è inferiore a 500,000, che sono stati sottoscritti prima del 1 gennaio 2026 ma che non sono ancora andati a scadenza e non hanno generato gli utili? Come devono essere considerati, dal punto di vista fiscale, per una società che riceve questi utili?
 
Per i contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2026, anche se di importo inferiore a 500.000 euro e anche se gli utili matureranno in futuro, si applica la cosiddetta clausola di salvaguardia. Il comma 54 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2026 stabilisce esplicitamente che le nuove disposizioni restrittive (commi 51, 52 e 53) si applicano: Alle distribuzioni di utili deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026; MA limitatament ai contratti di associazione in partecipazzione (art. 109, comma 9, lett. b del TUIR) acquisiti o sottoscritti a decorrere dalla medesima data (1° gennaio 2026). In pratica per la società che riceve questi utili per i contratti in essere (sottoscritti ante 01/01/2026) con valore inferiore a 500.000 euro non si applica la penalizzazione perché continuano ad essere considerati secondo la normativa previgente. In pratica la remunerazione derivante da questi contratti continuerà a essere trattata sostanzialmente come un dividendo. Pertanto, per una società di capitali residente percipiente, gli utili concorreranno alla formazione del reddito solo per il 5% del loro ammontare (esenzione del 95% ex art. 89 TUIR nella versione precedente alle modifiche), indipendentemente dal mancato raggiungimento della soglia dei 500.000 euro. In sintesi, la data di sottoscrizione del contratto "blinda" il regime fiscale favorevole, mettendo al riparo gli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della nuova legge.
 
Grazie mille per la risposta Fabiano. E cosa ne pensi di chi invece ha una visione più prudenziale e ritiene che:
– i proventi dell’associazione in partecipazione con apporto di capitale sono considedati come redditi di capitale assimilati a dei dividendi;
– la disciplina fiscale applicabile debba quindi essere determinata in base al momento della distribuzione,, con la conseguenza che quanto incassato dopo il 1° gennaio 2026 dovrebbe seguire la nuova disciplina?
 
Penso che, sebbene la prudenza sia d'obbligo nel diritto tributario, in questo caso l'interpretazione che lega la tassazione al solo momento dell'incasso (applicando le nuove regole a vecchi contratti), renderebbe inutile e pleonastica la seconda parte del comma 54. Una volta verificato che il contratto risulta avere data certa anteriore al 1° gennaio 2026, la normativa consente legittimamente di mantenere il vecchio regime fiscale (esclusione del 95% dalla base imponibile per le società di capitali residenti), anche per utili distribuiti successivamente.
 
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