Karlo8 dai...non sono mica una megera acida con lo scialletto sulle spalle e i piedi sullo scaldino..
Cmq. qui c'e' un pezzo della circolare n. 9/2004 dell'inps...verso la fine mi pare dica che se occasionale con singolo committente oltre 5000 euro si spplicano le disposizioni dell'intero capo..
A) IL LAVORO A PROGETTO. 1) La nuova disciplina. Il capo primo del titolo settimo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge delega n. 30/2003, sotto il titolo “lavoro a progetto”, detta una nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. In particolare il primo comma dell’art. 61 stabilisce che: “ Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n.3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.” Sebbene sul versante previdenziale le collaborazioni coordinate e continuative sono individuate dall’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, (gia 47, comma1, lettera c-bis)* la nuova configurazione di dette collaborazioni introdotta dall’art. 61 del decreto legislativo N.276/2003 esplica la sua efficacia anche ai fini previdenziali. Pertanto, a decorrere dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore della norma, anche ai fini dell’iscrizione nella Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e del pagamento dei relativi contributi, i rapporti in argomento devono essere connotati dai requisiti di cui all’art. 61 citato. Le finalità antielusive che la norma persegue sono realizzate tramite il necessario inquadramento dell’attività del lavoratore in un progetto, programma o fasi di esso, in mancanza dei quali non è giuridicamente configurabile il rapporto di collaborazione quale delineato dal decreto legislativo n.276/2003. La definizione del progetto, del programma o della fase di esso nonché i requisiti qualificanti della fattispecie sono dettagliatamente illustrati nella circolare n.1 dell’8 gennaio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla quale, pertanto, si fa integrale rinvio.(all.n.1). 2) Le esclusioni. In considerazione delle finalità della nuova disciplina, la stessa esclude dalla sua applicazione una serie di fattispecie nelle quali il rischio di comportamenti irregolari o elusivi deve intendersi insussistente e per le quali, quindi, non è necessario ricorrere al progetto o al programma di lavoro o alle fasi di esso. In particolare, ai sensi del secondo comma dell’articolo 61 in esame, le disposizioni di cui al comma uno che precede non si applicano alle prestazioni occasionali, intendendosi per tali quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, a meno che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5000 euro. Superati detti limiti, tornano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’intero capo. A tal riguardo si precisa che i limiti dei trenta giorni e dei cinquemila euro annui devono essere entrambi riferiti a ciascun singolo committente. Conseguentemente il superamento di detti limiti annui per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralità di rapporti, non rende necessaria l’esistenza del progetto o del programma di lavoro. Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, come per le collaborazioni occasionali e per gli stessi motivi, sono esclusi dal nuovo regime i professionisti iscritti negli albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003, i pensi...
Insomma se superi i 5000 euro per effetto della collaborazione con piu' committenti (con ognuno dei quali stai sotto ovviamente i 5000..) niente progetto, se superi i 5000 con uno si al progetto e quindi co.co...
ciao