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lavoro occasionale

B

benedetta

Ospite
Ho effettuato disegni e progetti per un professionista, ma sono già dipendente di un'altra ditta.Per regolarizzare come "lavoro occasionale", posso solo fare una nota di 5000€ e farmi versare la ritenuta 20%? Siccome ne dovrei avere altrettanti.... come posso fare?
Grazie in anticipo e complimenti per il vs. lavoro
 
Fai pure cosi'. Se ne devi avere altrettanti dallo stesso committente o apri la p. iva o fate un contratto a progetto. ciao
 
scusate se mi intrometto..
ma appunto quando si è già lavoratori dipendenti a tempo pieno e si desidera collaborare con altre aziende è meglio fare un contratto a progetto oppure effettuare delle prestazioni occasionali (ma ci dovrebbe essere un limite in termine di cifre)? quali sono le limitazioni dei due casi?
grazie
 
Se stai nei 5000 euro con un singolo committente fai occasionali. Se superi i 5000 con il medesimo committente x forza devi fare un contratto a progetto. Se hai piu' committenti e con uno fai 1000, con l'altro 2000 e cosi via, quando sommando tutti i compensi superi i 5000 euro, devi iscriverti inps gestione parasubordinati e pagare. Quando vai alla grande e lavori con tizio e caio ti apri una bella p. iva. ciao, mi chiamano..
 
Scusa Marco, mi sembra di ricordare che abbiamo già avuto modo di confrontarci sulle occasionali, devo dire che rimango dell'idea che si possa avere una coll. occasionale con compensi anche superiori a 5000 euro, l'unico aggravio è l'obbligo di iscrizione all'inps.
In sostanza l'occasionale che supera il tetto dei 5000 è gestito a lvello previdenziale come si gestisce un cococo, ma la casistica rimane quella di lavoro occasionale. Occorre per forza iscriversi all'inps non per forza fare un contratto a progetto.
Ora spero tu non me ne voglia se insisto.
Ciao
 
Karlo8 dai...non sono mica una megera acida con lo scialletto sulle spalle e i piedi sullo scaldino..

Cmq. qui c'e' un pezzo della circolare n. 9/2004 dell'inps...verso la fine mi pare dica che se occasionale con singolo committente oltre 5000 euro si spplicano le disposizioni dell'intero capo..

A) IL LAVORO A PROGETTO. 1) La nuova disciplina. Il capo primo del titolo settimo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di attuazione della legge delega n. 30/2003, sotto il titolo “lavoro a progetto”, detta una nuova disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. In particolare il primo comma dell’art. 61 stabilisce che: “ Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n.3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.” Sebbene sul versante previdenziale le collaborazioni coordinate e continuative sono individuate dall’art. 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, (gia 47, comma1, lettera c-bis)* la nuova configurazione di dette collaborazioni introdotta dall’art. 61 del decreto legislativo N.276/2003 esplica la sua efficacia anche ai fini previdenziali. Pertanto, a decorrere dal 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore della norma, anche ai fini dell’iscrizione nella Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 e del pagamento dei relativi contributi, i rapporti in argomento devono essere connotati dai requisiti di cui all’art. 61 citato. Le finalità antielusive che la norma persegue sono realizzate tramite il necessario inquadramento dell’attività del lavoratore in un progetto, programma o fasi di esso, in mancanza dei quali non è giuridicamente configurabile il rapporto di collaborazione quale delineato dal decreto legislativo n.276/2003. La definizione del progetto, del programma o della fase di esso nonché i requisiti qualificanti della fattispecie sono dettagliatamente illustrati nella circolare n.1 dell’8 gennaio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla quale, pertanto, si fa integrale rinvio.(all.n.1). 2) Le esclusioni. In considerazione delle finalità della nuova disciplina, la stessa esclude dalla sua applicazione una serie di fattispecie nelle quali il rischio di comportamenti irregolari o elusivi deve intendersi insussistente e per le quali, quindi, non è necessario ricorrere al progetto o al programma di lavoro o alle fasi di esso. In particolare, ai sensi del secondo comma dell’articolo 61 in esame, le disposizioni di cui al comma uno che precede non si applicano alle prestazioni occasionali, intendendosi per tali quelle di durata inferiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, a meno che il compenso complessivamente percepito sia superiore a 5000 euro. Superati detti limiti, tornano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell’intero capo. A tal riguardo si precisa che i limiti dei trenta giorni e dei cinquemila euro annui devono essere entrambi riferiti a ciascun singolo committente. Conseguentemente il superamento di detti limiti annui per effetto del susseguirsi, in capo allo stesso collaboratore, di una pluralità di rapporti, non rende necessaria l’esistenza del progetto o del programma di lavoro. Ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, come per le collaborazioni occasionali e per gli stessi motivi, sono esclusi dal nuovo regime i professionisti iscritti negli albi di categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003, i pensi...


Insomma se superi i 5000 euro per effetto della collaborazione con piu' committenti (con ognuno dei quali stai sotto ovviamente i 5000..) niente progetto, se superi i 5000 con uno si al progetto e quindi co.co...
ciao
 
Hehe ... Non ti catalogo di certo tra le megere, ma sulla scorta di qualto leggo a volte nei post mi piace precisare sempre la natura "pacifica" dei miei interventi quando si contrappongono a quelli di altri come in questo caso.
Vedo con favore che con te non ce n'è bisogno..
Tornando alla questione è vero che la Circolare inps 9/2004 da te citata ha fatto sorgere qualche dubbio, ma proprio per questo (almeno io ritengo) pochi mesi dopo l'inps si è chiarita nella circolare 103/2004 che dice:
"1) Iscrizione del lavoratore e obbligazione contributiva del committente.
L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi.
...
4) Individuazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale e del relativo imponibile contributivo.
In ordine all’individuazione delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale si richiama quanto già evidenziato con la citata circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sottolineando che lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza."

Ritengo quindi che alla luce dei chiarimenti ultimi, non ci sia stata l'intenzione di generare un nuovo genus di collaborazione occasionale, ma si rimanda sempre al c.c. art.2222 per cui possono ben esistere coll. occasionali superiori a 5000 euro... unica conseguenza iscrizione a inps.
Ciao
 
Karl8. Scrivi:

> Hehe ... Non ti catalogo di certo tra le megere, ma sulla
> scorta di qualto leggo a volte nei post mi piace precisare
> sempre la natura "pacifica" dei miei interventi quando si
> contrappongono a quelli di altri come in questo caso.
> Vedo con favore che con te non ce n'è bisogno..
> Tornando alla questione è vero che la Circolare inps 9/2004 da
> te citata ha fatto sorgere qualche dubbio, ma proprio per
> questo (almeno io ritengo) pochi mesi dopo l'inps si è chiarita
> nella circolare 103/2004 che dice:
> "1) Iscrizione del lavoratore e obbligazione contributiva
> del committente.
> L’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
> modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone
> che a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti
> attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle
> vendite a domicilio sono iscritti alla Gestione separata
> istituita presso l’INPS solo qualora il reddito annuo derivante
> da dette attività sia superiore ad euro 5000 e che, per il
> versamento dei contributi da parte dei soggetti esercenti
> attività di lavoro autonomo occasionale, si applicano le
> modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
> continuativi.
> ...
> 4) Individuazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale
> e del relativo imponibile contributivo.
> In ordine all’individuazione delle fattispecie inquadrabili nel
> rapporto di lavoro autonomo occasionale si richiama quanto già
> evidenziato con la citata circolare n. 9 del 22 gennaio 2004,
> sottolineando che lavoratore autonomo occasionale può essere
> definito, alla luce dell’art 2222 del Codice civile, chi si
> obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro
> prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e
> senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio
> dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale,
> senza i requisiti della professionalità e della prevalenza."
>
> Ritengo quindi che alla luce dei chiarimenti ultimi, non ci sia
> stata l'intenzione di generare un nuovo genus di collaborazione
> occasionale, ma si rimanda sempre al c.c. art.2222 per cui
> possono ben esistere coll. occasionali superiori a 5000 euro...
> unica conseguenza iscrizione a inps.
> Ciao

Ci dovrebbe essere anche una nuova circolare del 2005, mi sembra la n. 18, dove viene distinta proprio la "prestazione occasionale" dal "lavoro autonomo occasionale", imponendo per la prima i fatidici 30gg, mentre per la seconda soltanto l'iscrizione alla gestione separata inps nel caso si superino i 5000 €
 
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