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la ritenuta d'acconto è considerato lavoro autonomo ai fini INPS

Salve,

ho avuto risposte diverse alla seguente domanda: la ritenuta d'acconto è considerata lavoro autonomo o parasubordinato ai fini INPS? Cioé, se io percepisco la disoccupozione e mi viene offerto di dare lezioni (cosa che non costituisce la mia attività abituale) per non più di 6-7 giorni non consecutivi perderò il sussidio di disoccupazione, o no???

Mi è stato risposto prima di sì e poi che posso farlo ma non devo superare 5 gg consecutivi.

Vi ringrazio in anticipo. :s-sault:
 
Riferimento: la ritenuta d'acconto è considerato lavoro autonomo ai fini INPS

Salve,

ho avuto risposte diverse alla seguente domanda: la ritenuta d'acconto è considerata lavoro autonomo o parasubordinato ai fini INPS? Cioé, se io percepisco la disoccupozione e mi viene offerto di dare lezioni (cosa che non costituisce la mia attività abituale) per non più di 6-7 giorni non consecutivi perderò il sussidio di disoccupazione, o no???

Mi è stato risposto prima di sì e poi che posso farlo ma non devo superare 5 gg consecutivi.

Vi ringrazio in anticipo. :s-sault:

Estratto dalla Guida INPS sulla cassa integrazione:

"Diritti e doveri dei lavoratori in cassa integrazione
Il lavoratore che durante il periodo di CIG si dedica ad un altro lavoro, dipendente
o autonomo, senza darne preventiva comunicazione alla pro p r i a
sede Inps, perde il diritto all’integrazione salariale. In caso di comunicazione
preventiva il pagamento viene soltanto sospeso per tutta la durata dell’attività
lavorativa. In alcuni casi è prevista la possibilità di c u m u l a re parz i a lmente
l’integrazione salariale con la retribuzione ricavata da un successivo
rapporto di lavoro.
In particolare, se la retribuzione ricavata dal nuovo rapporto di lavoro dipendente
è inferiore all’integrazione salariale (riferita ad un lavoro dipendente
a tempo pieno), il lavoratore riceverà una quota di integrazione pari alla differenza
tra i due importi (incumulabilità relativa). Se l’integrazione salariale
deriva da un rapporto di lavoro a tempo parziale e il nuovo lavoro dipendente
è a tempo pieno, l’incumulabilità sarà totale (ciò significa che non percepirà
l’importo della CIG). Sarà relativa, invece, se anche il successivo lavoro è
a tempo parziale e la retribuzione ricevuta è inferiore all’importo dell’integrazione
salariale; sarà interamente cumulabile se la nuova attività part-time
si svolge in orari diversi da quella sospesa. Anche il reddito da lavoro autonomo
può essere cumulato parzialmente con l’integrazione salariale.
Infine, il lavoratore in CIGS perde il diritto all’integrazione nel caso in cui rifiuti
un’offerta di lavoro nella pubblica amministrazione senza giustificato
motivo oppure rifiuti di frequentare corsi di formazione e aggiornamento."
Buon lavoro.
 
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