il vecchio art. 184bis cpc, ed il nuovo 153 desciplinano la rimessione in termini per porre nel nulla le decadenze dei termini perentori nei casi non imputabili al contribuente, cassico caso notifica avviso di accertamento ad indirizzo errato, il contribuente non avendo possibilità di opposizione, nei canonici 90 gg, per non aver avuto la notizia dell'atto, può legittimamente chiedere al giudice tributario la rimessione anche se l'iscrizione a ruolo è stata perfezionata? e quindi i termini sia dell'avviso che della cartella esattoriale sono ormai spirati?? ovviamente per poter poi porre nel nulla l'atto presupposto (avviso), poichè nullo per difetto di notifica.. e chiedere conseguentemente l'annullamento della cartella. grazie sin d'ora per ogni possibile risposta....