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la riapertura dei termini per il ricorso in commissione la c.d.rimessione nei termini

mauromasi

Utente
il vecchio art. 184bis cpc, ed il nuovo 153 desciplinano la rimessione in termini per porre nel nulla le decadenze dei termini perentori nei casi non imputabili al contribuente, cassico caso notifica avviso di accertamento ad indirizzo errato, il contribuente non avendo possibilità di opposizione, nei canonici 90 gg, per non aver avuto la notizia dell'atto, può legittimamente chiedere al giudice tributario la rimessione anche se l'iscrizione a ruolo è stata perfezionata? e quindi i termini sia dell'avviso che della cartella esattoriale sono ormai spirati?? ovviamente per poter poi porre nel nulla l'atto presupposto (avviso), poichè nullo per difetto di notifica.. e chiedere conseguentemente l'annullamento della cartella. grazie sin d'ora per ogni possibile risposta....
 

Rocco

Utente
Re: la riapertura dei termini per il ricorso in commissione la c.d.rimessione nei ter

Premesso che l'atto va impugnato entro 60 gg. e non entro 90 gg. (art. 21 c. 1 del Dlgs 546/92). La mancata impugnazione dell'atto presupposto (ad es. avviso di accertamento) in seguito all'asserita mancata notificazione fa sì che esso possa essere comunque impugnato unitamente all'atto successivamente notificato (ad. es. cartella esattoriale) ai sensi dell'art. 19 c. 3 del Dlgs 546/92 per cui non occorre alcuna rimessione in termini, secondo me. L'omessa notifica dell'atto presupposto determina la nullità dell'atto successivamente notificato, nullità che va appositamente chiesta dalla parte in sede di impugnazione. A tal proposito si può citare la Sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 16412/2007.
Saluti.
 
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mauromasi

Utente
Re: la riapertura dei termini per il ricorso in commissione la c.d.rimessione nei ter

egregio dott. Rocco, la ringrazio per la precisazione, (certamente 60gg e nn 90), e soprattutto la ringrazio per i riferimenti normativi sempre utili ai fini della predisposizione del reclamo. Più volte l'A.E. mi ha opposto l'impossibilità dell'opposizione (ricorso) per decorrenza di quei 60 gg. in questo caso la notifica dell'avviso è stata effettuata ad indirizzo errato visto il cambio di residenza del contribuente, mentre la cartella emessa dall'Agente della riscossione è stata validamente notificata al nuovo indirizzo, anche per quest'ultimo atto i 60 gg sono ormai passati. l'A.E, mi dice che l'avviso è opponibile solo in autotutela (ove non vi sono termini), autotutela non concessa in questo caso (anceh se non ne sono proprio convinto...). mi chiedo quindi se anche in caso di valida notifica della cartella,(per la quale ricordo sono passati i termini di opposizione) la tesi secondo la quale tale ultimo atto si basa su un atto presupposto nullo abbia bisogno di una rimessione nei termini. la ringrazio vivamente per la collaborazione
 
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Rocco

Utente
Re: la riapertura dei termini per il ricorso in commissione la c.d.rimessione nei ter

Purtroppo andava impugnata la cartella e nel ricorso invocare la nullità della stessa per omessa notifica dell'atto presupposto. L'ufficio, costituendosi in giudizio, prendendo posizione sullo specifico motivo di impugnazione, avrebbe dovuto fornire prova della (regolare) notifica dell'atto presupposto. Non avendo impugnato la cartella nei termini, la pretesa si è consolidata e dunque il concessionario procederà con la riscossione. Difficilmente l'ufficio annullerà l'atto in autotutela...lo scrivo per esperienza. Il consiglio è quello di effettuare il pagamento, bloccando così la maturazione degli interessi di mora.
Saluti.
 
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