Malattia (INPS: Erogazioni previdenziali)
INPS: Erogazioni previdenziali
MALATTIA
Indennità di malattia
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore malato, entro i limiti quantitativi e temporali, previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, dagli usi o dall’equità, la retribuzione o l’indennità (art. 2110 Codice Civile).
In realtà ormai è consolidata l’opinione secondo la quale al trattamento di malattia è riconosciuta natura retributiva in senso proprio, giustificata dalla funzione che la retribuzione ricopre nel rapporto di lavoro, non solo in qualità di corrispettivo della prestazione, ma anche di mezzo di sostentamento del prestatore di lavoro e della sua famiglia, “sufficiente” a garantire un’esistenza libera e dignitosa (art.36 Costituzione).
La legislazione riguardante l’impiego privato (art. 6, comma 4 R.D.L. n. 1825/1924) prevede disposizioni circa il trattamento retributivo della sola categoria impiegatizia alla quale il datore di lavoro dovrà corrispondere, durante l’assenza per malattia:
- il 100% della retribuzione per il primo mese;
- il 50% della retribuzione per i successivi 2 mesi, qualora l’anzianità di servizio non superi i 10 anni;
- il 100% della retribuzione nei primi 2 mesi ed il 50% in quelli successivi, qualora l’anzianità di servizio è superiore a 10 anni.
Per i lavoratori, invece, con la qualifica di operaio il trattamento retributivo è a carico dell’INPS, solitamente i C.C.N.L. prevedono un’integrazione fino al raggiungimento del normale trattamento economico a carico del datore di lavoro.
La suddetta normativa è stata comunque superata dalla contrattazione collettiva che prevede condizioni di miglior favore di diversa entità a seconda del settore di appartenenza; spetterà ai contratti infatti determinare la misura del trattamento di malattia a carico del datore di lavoro, ponendo un obbligo retributivo esclusivo, laddove manca la copertura previdenziale (ad esempio per i soggetti esclusi dall’assicurazione come gli impiegati e i quadri dell’industria, i dirigenti, i lavoratori del credito e delle assicurazioni o per i primi tre giorni de carenza assicurativa), o integrativo dell’indennità corrisposta dall’INPS nei confronti degli assicurati fino al raggiungimento dell’80 -100% della retribuzione.
Beneficiari dell’indennità
Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità a carico dell’Istituto previdenziale, sono stati previsti particolari criteri che né stabiliscono l’ammontare in misura diversa, a seconda della categoria alla quale il lavoratore appartiene (circolare INPS n. 134368 del 28/1/1981).
Riportiamo, per settori, le categorie di lavoratori aventi diritto all’indennità:
- Industria e Artigianato: operai e categorie assimilate, compresi i lavoratori a domicilio, con esclusione degli impiegati, apprendisti, quadri e dirigenti per i quali la retribuzione è a carico del datore di lavoro.
- Commercio: operai e categorie assimilate, impiegati, comprendendo anche i quadri ai quali si applicano le norme della categoria degli impiegati, con esclusione degli apprendisti, impiegati dipendenti da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori, piazzisti, rappresentanti, dipendenti da partiti politici e organizzazioni sindacali e dirigenti.
- Credito, assicurazione, servizi tributari appaltati: operai, salariati, ad esclusione degli apprendisti, impiegati e dirigenti.
- Agricoltura: operai agricoli a tempo indeterminato salariati fissi, braccianti fissi o obbligati, operai agricoli a tempo determinato, salariati fissi (con contratto inferiore ad un anno), braccianti avventizi (giornalieri di campagna) ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, ad esclusione degli apprendisti, impiegati e dirigenti.
- Edilizia: operai, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di formazione e lavoro.
Hanno diritto, oltre alle predette categorie, all’indennità di malattia i seguenti lavoratori:
- soci di società ed enti cooperativi qualora prestino la loro attività per conto delle società stesse;
- lavoratori sospesi, appartenenti ai settori sopra elencati, a condizione che lo stato di malattia si verifichi entro 60 giorni dalla sospensione del rapporto di lavoro, comprendendo anche i casi in cui sia sospesa l’attività aziendale (a causa di eventi meteorologici o temporanee crisi di mercato);
- lavoratori che fruiscono di permessi non retribuiti di durata non superiore a 7 giorni;
- lavoratori assunti con contratto di inserimento appartenenti alle categorie dei predetti settori;
- gli apprendisti qualificati (Legge 56/1987);
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori extracomunitari (art. 25 del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286) titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale: il contributo di malattia per gli impiegati extracomunitari è dovuto solo nelle ipotesi in cui la stessa è prevista in relazione al settore di appartenenza (Messaggio INPS n. 4674 del 19/2/2004).
Si precisa che è prevista l’erogazione dell’indennità di malattia, per gli eventi morbosi causati dall’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti, nonché al mancato suicidio (circolare INPS 1/3/1984 n. 45).
A far data dal 1° gennaio 2005 i trattamenti economici previdenziali di malattia riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (R.D. n. 148/1931) sono dovuti secondo la normativa, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore Industria (Circolare Inps n. 102/2005). Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria (art. 1, comma 148, Legge n. 311/2004).
Il trattamento di malattia, per i prestatori di lavoro assunti con contratto di apprendistato, è quello previsto per la generalità dei lavoratori, valgono pertanto le norme comuni in materia. L’evento morboso avrà effetti particolari, solo riguardo all’estensione temporale del predetto contratto, in quanto i periodi di sospensione per malattia non vengono computati ai fini della durata dell’apprendistato (circolare Ministero del Lavoro 196/1959).
Decorrenza dell’indennità
L’insorgenza del diritto a percepire l’indennità economica di malattia decorre dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, permanendo per tutta la sua durata anche nell’ambito del periodo di prova.
L’erogazione dell’indennità è dovuta a partire dal 4° giorno di malattia e per un periodo massimo di 180 giorni, mentre per i primi 3 giorni (carenza) la retribuzione è a carico del datore di lavoro.
Le predette giornate di carenza sono comunque computate ai fini del raggiungimento del periodo massimo di malattia indennizzabile.
Il quarto giorno di malattia deve essere computato dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, così come indicata nel certificato medico, alla voce “dichiara di essere ammalato dal ___”, a patto che la visita medica risulti effettuata nel medesimo giorno in cui ha avuto inizio l’evento morboso o nel giorno immediatamente successivo; in caso contrario il 4° giorno di malattia dovrà essere computato dal giorno immediatamente precedente a quello in cui è stata effettuata la visita medica.
Diversamente, nel caso in cui dalla certificazione non si evinca la data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, il quarto giorno dovrà essere computato dalla data in cui è stata effettuata la visita medica.
Si precisa che, qualora la data indicata nella certificazione attestante l’inizio della malattia (nella voce “dichiara di essere ammalato dal __) retroagisca di oltre un giorno dalla data di rilascio o nel caso in cui il certificato sia stato rilasciato conseguentemente a visita ambulatoriale, le giornate che precedono la data di rilascio della certificazione si considerano non documentate e l’indennità di malattia verrà erogata a partire dalla data di rilascio della predetta certificazione (circolare INPS 15/7/1996 n.147).
Trattamento economico in caso di assenza ingiustificata
L’assenza ingiustificata alle visite di controllo (sentenza Corte Costituzionale del 1988, n.78) comporta:
- perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia, qualora il lavoratore risulti assente alla prima visita di controllo;
- riduzione, oltre alla precedente sanzione, del 50% del trattamento economico di malattia per il residuo periodo, qualora il lavoratore risulti assente alla seconda visita di controllo;
- interruzione dell’indennità economica previdenziale a carico dell’INPS a partire dalla data in cui viene riscontrata l’ultima assenza e fino al termine della malattia, qualora il lavoratore risulti assente alla terza visita di controllo, poiché tale ipotesi è configurata come mancato riconoscimento dello stato della malattia, (circolare INPS 31/3/1989 n. 65).
Nell’ipotesi in cui il lavoratore dopo la terza assenza decida di sottoporsi a visita ambulatoriale, in occasione della quale venga accertato l’incapacità al lavoro, a partire da quella data verrà ripristinata la corresponsione dell’indennità di malattia.
L’onere di dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di diligenza necessarie per consentire la visita domiciliare, spetterà al lavoratore, interessato a rivendicare il diritto all’indennità di malattia (Cassazione 22/5/1999 n. 5000).