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iva vendita auto

A

ats

Ospite
pareri discordanti tra addetti ai lavori ...
un assicuratore acquista un'autovettura e non detrae l'iva.
alla rivendita è esente art.10 c.27 quinques, o imponibile iva 20%?
al primo approccio verrebbe da rispondere per la prima soluzione, ma ho trovato un appunto che invece non da questa risposta come certa, sembrando sia imponibile al 100% (seppur strano) ...
il dubbio è che allora il bene sconta l'iva due volte ...
che ne pensate?
commenti pareri circolari e soprattutto riferimenti di legge sono ben accetti.
grazie.
 
La vendita di veicoli acquistati:

A) con detrazione dell'Iva - è soggetta ad Iva;
B) con parziale detrazione dell'Iva - è soggetta ad Iva la parte del prezzo proporzionalmente corrispondente all'imponibile su cui è stata detratta l'Iva, mentre la parte rimanente è esclusa da Iva ex art. 13.3/633.
C) senza detrazione dell'Iva ex art. 19-bis.1/633, con Iva regolarmente pagata in fattura - è operazione esente ex art. 10.27-quinquies, con obbligo di emissione della fattura. Se l'importo della fattura supera € 77,47 occorre applicare il bollo.
 
e fino a quì ci siamo ...
il fatto è che non è che non si è potuto detrarre l'iva per l'applicazione dell'articolo 19-bis (detraibilità oggettiva), ma in quanto assicuratore ...
mettiamo un'altro caso, lo stesso assicuratore acquista un computer, non detrae l'iva in quanto non può, alla rivendita come fa la fattura?
 
"assolutamente non imponibile" ... non ne sarei così sicuro, altrimenti non ponevo nemmeno il quesito ...
riporto quanto scritto nel memento fiscale ipsoa: "non sono esenti, ma imponibili (...) le cessioni di beni la cui iva non è stata detratta per effetto dell'opzione per la dispenzsa dagli adempimenti (...)" - caso nel quale l'assicuratore potrebbe rientrare.
 
ti ringrazio, ragioniere, io avevo cir.min. 24/12/1997 n. 328/E ...
chi opta per l'esonero dagli obblighi di registrazione ex art. 36 bis alla rivendita applica l'iva, mi pare di capire.
cmq verificherò quanto riposrtato nella RM da te citata.
 
per me è imponibile
cm 328/97 1.1.2
1.1.2 - CESSIONI DI BENI ACQUISTATI SENZA DIRITTO ALLA DETRAZIONE TOTALE
DELL'IMPOSTA
Per effetto della soppressione della lettera h) del terzo comma
dell'articolo 2, disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.
313 del 1997, e della concomitante introduzione del n. 27-quinquies)
all'articolo 10, le cessioni di beni il cui acquisto e' caratterizzato dalla
indetraibilita' totale dell'imposta, ai sensi del previgente articolo 19,
secondo comma, saranno esenti e non piu' escluse dal campo di applicazione
dell'imposta. Al riguardo si precisa che anche i conferimenti di beni sono
soggetti allo stesso trattamento previsto per le cessioni.
Attesa la finalita' equitativa insita nel citato art. 10 n.
27-quinquies) si e' ritenuto di estendere il trattamento di esenzione a tutte
le cessioni di beni il cui acquisto non da' luogo a detrazione alcuna, in
relazione alle norme di cui agli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del D.P.R.
n. 633, come modificato dal D.Lgs. n. 313 del 1997. Non essendo richiamata
anche l'indetraibilita' derivante dall'opzione esercitata ai sensi dell'art.
36 bis del D.P.R. n. 633 del 1972, la cessione di detti beni non fruisce del
temperamento introdotto dal citato n. 27-quinquies dell'art. 10.


ciao
 
L'"opzione dispensa adempimenti" è una cosa diversa dall'indteraibilità soggettiva e/o oggettiva richiamata dal 10-27/quinquies, che si riferisce infatti non solo al 19bis1 e bis2 ma anche al 19.

Nel tuo caso (assicuratore che fa solo operazioni esenti) l'indetraibilità è soggettiva, quindi art. 19 comma 2

Ciao
 
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