<HTML>Non vi è alcun obbligo di liquidazione e versamento IVA del 4° trimestre per i contribuenti trimestrali per opzione.
Tale obbligo sussiste, invece, con scadenza 16.02 per i c.d. contribuenti trimestrali speciali(servizi al pubblico-ovviamente solo quelli elencati-,distributori di carburanti,autotrasporti di merci c/terzi,ecc.).
Per i trimestrali per opzione c'è l'obblgo di provvedere al versamento delle somme dovute "a saldo" in base alle risultanze della dichiarazione annuale,cod.trib.6099,scadenza 16/03 o entro il termine della dichiarazione unica, aumentando il saldo dello 0,4%
per ogni mese o frazione successiva al 16 marzo.</HTML>