<HTML>Direi proprio di si!!
Supponiamo di effettuare la liquidazione e di versare l'iva, poi successivamente ci si accorge che in base ad una nuova liquidazione devo versare un importo maggiore.
Ebbene, attraverso la procedura del ravvedimento operoso, l'insufficiente versamento è sanabile.
Nell'esempio sopra indicato l'iva è "versata" in due rate, ma non vi era NESSUNA INTENZIONE.
Le modalità:
Pagamento dei seguenti importi:
- IVA NON VERSATA
- INTERESSI LEGALI (3% dall1.1.2002, 3,5% dall'1.1 al 31/12/2001)
calcolati calcolati con la seguente formula (iva non versata) x 3% x (gg. di ritardo versamento) / 365
- SANZIONE del 3,75 (entro 30 gg) % o del 6% a seconda del termine in cui avviene la regolarizzazione.
Per i CONTRIBUENTI TRIMESTRALI la base di calcolo per gli interessi legali e la sanzione ridotta è costituita dall'iva maggiorata dell'1%
PS: il tasso d'interesse dall' 1.1.2002 e del 3%, nella domanda ho visto un 3,5%!!</HTML>