Anche qui c'è da discutere.
Risposte a due interpelli diametralmente opposte.
DRE Liguria, prot. 903-28078/2004 e DRE Veneto prot. 907-26130/2004.
La prima dice detraibile, la seconda no.
A mio parere l'iva sui pedaggi non è detraibile poiché il legislatore, dopo aver fornito una regola di carattere generale per le spese di impiego (comma 1, lett. c) è entrato sullo specifico per i pedaggi autostradali (comma 1 lett e) o meglio sul "transito stradale delle autovetture e autoveicoli...", delimitando la detrazione dell'imposta, quindi i pedaggi non rientrano, a mio parere, nelle spese di impiego di cui alla lettera c) del comma 1. Invece concordo pienamente con il riconoscimento della strumentalità dell'auto per l'agente.