Il colpo di spugna con il quale la Corte di giustizia ha praticamente rimosso le limitazioni del diritto alla detrazione dell'Iva sui costi delle auto aziendali (e non solo) avvantaggia, per il passato, i ´disobbedienti': ai contribuenti che per gli acquisti anteriori al 14 settembre 2006 non hanno tenuto conto delle disposizioni limitative dell'articolo 19-bis1, lettere c) e d), del dpr n. 633/72 va riconosciuto di aver operato in conformità della sesta direttiva. La detrazione già esercitata, pertanto, in tal caso dovrebbe ritenersi consolidata, sia che penda o meno una controversia con l'amministrazione finanziaria. È quanto osserva Assonime nella circolare n. 40 del 3 ottobre 2006, emanata a commento della nota sentenza della Corte di giustizia Ue del 14 settembre 2006 e del dl n. 258/06. La conseguenza principale della rimozione delle limitazioni nazionali, giudicate dalla Corte non conformi alle disposizioni dell'articolo 17 della sesta direttiva, è, osserva l'associazione, l'immediata operatività della detrazione dell'imposta afferente gli acquisti di veicoli a uso privato e relativi componenti, ricambi e carburanti, nonché le prestazioni di impiego e manutenzione, a decorrere dal 14 settembre. Ciò, naturalmente, a condizione che i beni e servizi in questione siano inerenti all'attività esercitata e afferenti all'effettuazione di operazioni con diritto a detrazione (ossia le operazioni imponibili e quelle equiparate elencate al comma 3 dell'articolo 19). Per il passato, poiché la Corte non ha accolto la richiesta del governo italiano di limitare nel tempo gli effetti della sentenza, valgono i medesimi principi di ordine generale. Al riguardo, la circolare ipotizza le varie situazioni che possono presentarsi. In primo luogo, la detrazione dell'imposta sugli acquisti in esame potrebbe già essere stata operata senza tenere conto delle limitazioni, vale a dire in violazione della normativa nazionale; in questa ipotesi, essendo tale normativa stata giudicata non conforme all'ordinamento comunitario, il comportamento adottato si manifesta legittimo, per cui la detrazione già operata, ad avviso dell'associazione, dovrebbe ritenersi consolidata. In proposito, si deve ricordare che il dl n. 258/2006 preclude l'esercizio del diritto di detrazione e la compensazione relativamente agli acquisti e importazioni effettuati fino alla data del 13 settembre 2006. È da ritenere, tuttavia, che, nonostante la formulazione del decreto, questa preclusione non possa trovare ingresso nei riguardi dei contribuenti che, alla stessa data, avevano già esercitato il diritto stesso, tanto in violazione delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale (naturalmente, fermi restando i presupposti dell'inerenza e dell'afferenza) tanto in conformità alla normativa medesima (per esempio, detrazione del 15% dell'imposta sugli acquisti di veicoli effettuati dal 1° gennaio 2006). Tornando alla circolare dell'associazione, il consolidamento della detrazione in capo ai ´disobbedienti' vale, si osserva, sia nei casi di controversie pendenti, nelle quali il giudice tributario dovrebbe disapplicare la normativa censurata dalla Corte Ue, sia nei casi in cui l'amministrazione finanziaria non abbia ancora notificato il provvedimento accertativo; provvedimento che, alla luce degli sviluppi della situazione, non sarebbe più legittimo. Altra situazione è quella del contribuente che abbia rispettato la normativa nazionale, astenendosi quindi dalla detrazione, ma nel contempo abbia contestato le limitazioni richiedendo il rimborso dell'Iva e, in seguito al rifiuto espresso o tacito del fisco, abbia presentato ricorso alla commissione tributaria. Anche in questo caso i giudici dovrebbero disapplicare la normativa nazionale e riconoscere il diritto al rimborso, quali che siano gli anni in contestazione; si deve aggiungere che, anche in tale ipotesi, il diritto compete in presenza dei predetti presupposti, l'esistenza dei quali deve essere provata dal contribuente. Nella terza situazione, infine, si trovano i contribuenti (probabilmente la maggior parte) che si sono attenuti alla normativa nazionale senza assumere alcuna iniziativa: in questa ipotesi, l'esercizio del diritto di detrazione va azionato nel termine stabilito dall'ordinamento interno (ossia il secondo anno successivo a quello in cui è sorto). Tuttavia, il dl n. 258 ha precluso la possibilità della detrazione e previsto, invece, il recupero dell'imposta pregressa mediante istanza di rimborso da presentare entro il 15 dicembre 2006 (termine che sarà però probabilmente differito, come emerso nel corso dei lavori parlamentari).
ciao, buon lavoro