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iva indetraibile spese telefonino

D

diana

Ospite
Ho una fattura vodafone per spese telefonino di 200€+iva=240
E' giusta questa registrazione:

iva su acquisti Dare40
spese telefonino dare200
spese telefonino dare20
iva su acquisti avere20 (indetraib)
fornitore avere240

in questo modo l'iva che non posso detrarre mi aumenta il mio costo che diventa 220.
Sbaglio o il tutto va in conto economico come costi che diminuiscono i ricavi e quindi meno reddito? in un certo senso non mi scarico i €20 lo stesso?
 
Si, l'iva che nn si detrae deiventa costo.
Cmq vedi alcune novità sul tema su articolo del sole 24 ore del 24/12/04

Lettera di messa in mora all'Italia per il limite del 50% nel recupero dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai telefoni mobili
Cellulari, Bruxelles boccia la detraibilità dimezzata

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES *c La Commissione europea è scesa in campo contro i limiti di detraibilità al 50% dell'Iva, che vengono imposti dallo Stato italiano sulle bollette dei telefoni cellulari utilizzati per fini professionali. Il <tetto> previsto da Roma viene considerato da Bruxelles non in linea con la normativa comunitaria, che non ammette una deroga di questo tipo alla regola generale di deduzione integrale dell'imposta.
A dare corso all'iniziativa è una lettera di messa in mora, che verrà presto resa pubblica (ne anticipiamo un passaggio saliente in questa stessa pagina): la lettera è partita il 14 dicembre da Bruxelles all'indirizzo del ministro degli Affari esteri, Giancarlo Fini, per contestare l'illegittimità della deduzione parziale del tributo. La missiva è firmata dal nuovo commissario europeo alla Fiscalità, l'ungherese Laszlo Kovacs e contesta all'Italia la violazione della sesta direttiva in materia di Iva (la direttiva 77/388). Vengono concessi dà due mesi di tempo all'Italia per presentare le proprie controdeduzioni.
In gioco, secondo alcuni esperti delle telecomunicazioni a Bruxelles, ci sarebbe un introito per il Fisco italiano di circa 500 milioni di euro ogni anno. A circa 250 milioni ammontano, infatti, le mancate detrazioni effettuate sulle bollette dei cellulari delle grandi imprese, che costituiscono un giro di affari in Italia, per gli operatori, di circa 2,5 miliardi. Ed è inoltre possibile ipotizzare che un analogo importo finisca nelle casse dell'Erario da parte di professionisti e società individuali.
La lettera di messa in mora della Commissione ricorda che la limitazione al 50% dell'Iva sui telefonini è stata inizialmente introdotta dal decreto legge 151 del 13 maggio 1991, allo scopo di sottoporre a una pressione fiscale supplementare beni e servizi che all'epoca erano considerati di lusso. <Benché numerose misure speciali introdotte dal citato decreto legge siano poi state abrogate - osserva il messaggio firmato da Kovacs - la limitazione riguardante i servizi di telefonia mobile è stata mantenuta ed è stata formalmente inserita nel Dpr 633/72 con legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (successivamente modificata dalla legge del 28 dicembre 2001)>.
La missiva di Bruxelles fa presente che la sesta direttiva Iva sancisce il diritto del soggetto passivo a dedurre dall'imposta di cui è debitore l'Iva dovuta o assolta per merci e servizi che gli sono prestati da un altro soggetto passivo. E segnala anche che le sole deroghe ammesse a questo diritto alla detrazione sono quelle che <fossero previste dalla legislazione nazionale al momento dell'entrata in vigore della direttiva>. Ovvero esistenti prima del 1^ gennaio 1978, data di entrata in vigore della sesta direttiva Iva. Una condizione che naturalmente non può essere soddisfatta dalla limitazione italiana, istituita nel '91 e relativa a un servizio che negli anni Settanta non era disponibile né ipotizzabile.
<La Commissione - continua la lettera - ritiene che una limitazione successiva al 1^ gennaio 1978 del diritto di detrazione dell'Iva, pur in presenza della prova che le spese di cui trattasi sono state effettuate per finalità strettamente professionali e ai fini di operazione soggette ad imposta, sia contraria al diritto di detrazione garantito dall'articolo 17, paragrafo 2 della sesta direttiva>. Kovacs fa riferimento poi a molte sentenze della Corte di Giustizia Ue che hanno cementato questa posizione nel tempo. E conclude che l'Italia ha mancato ai propri obblighi di rispetto della legislazione comunitaria sull'Iva, fissando al 50% il diritto di detrazione anche per chi possa provare di aver utilizzato il cellulare solo per chiamate professionali.
Una motivazione di tipo pragmatico che potrebbe essere addotta da parte dello Stato italiano per giustificare la deduzione parziale, è che quel 50% non deducibile corrisponda a una stima del volume delle telefonate private, non effettuate per fini professionali. Ma fonti comunitarie osservano che ormai i mezzi tecnologici consentono di separare analiticamente in fattura le chiamate professionali da quelle private e che, sulla base dell'esperienza, è in media estremamente ridotto il traffico di chiamate private effettuate dai cellulari usati per lavoro.
ENRICO BRIVIO

Il richiamo della Commissione
Un passaggio della lettera inviata dal commissario Laszlo Kovacs al ministro degli esteri Gianfranco Fini
La Commissione ritiene che una limitazione successiva al 1^ gennaio 1978 del diritto a detrazione dell'Iva, pur in presenza della prova che le spese di cui trattasi sono state effettuate per finalità strettamente professionali e ai fini di operazioni soggette a imposta, sia contraria al principio del diritto a detrazione garantito dall'articolo 17, paragrafo 2, della sesta direttiva.
La Commissione ricorda in proposito la giurisprudenza costante della Corte, secondo la quale il diritto a detrazione è un tratto fondamentale del sistema dell'Iva di cui deve essere assicurato il rispetto: <In mancanza di norme che consentano agli Stati membri di limitare il diritto a detrazione conferito ai soggetti passivi, detto diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte. Poiché tali limitazioni devono applicarsi in modo analogo in tutti gli Stati membri, sono consentite deroghe nei soli casi espressamente contemplati dalla direttiva>.
Inoltre, come più volte dichiarato dalla Corte: <17. Si deve considerare, al contrario, che una normativa nazionale non rappresenta una deroga consentita dall'articolo 17, n. 6, secondo comma, della sesta direttiva e viola il disposto dell'articolo 17, n. 2, se essa ha per effetto di estendere, successivamente all'entrata in vigore della sesta direttiva, l'ambito delle esclusioni esistenti, allontanandosi in tal modo dall'obiettivo della detta direttiva>.
 
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Ma scusa come fai a fare una registrazione del genere?

A giornale va solo

Iva su acq d 20
spese telefonino d 110
spese non ded d 110

Sui registri IVA va
imponibile 200 iva det 20 iva non det 20

Che regime usi per AVERE UN CAOS SIMILE?
 
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