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iva 2011 reverse charge

Leonessa

Utente
buongiorno a tutti,
ho bisogno cortesemente di verificare se ho capito una cosa per la denuncia iva relativa al 2010:

le operazioni di acquisto in reverse charge; che io ho assolto al momento della registrazione con autofattura, devono essere indicate su denuncia iva? o per effetto della "territorietalità" io devo indicare solo quelli estranei al territorio italiano?
spero di aver esposto il quesito... :)
grazie mille
 

Leonessa

Utente
Riferimento: iva 2011 reverse charge

scusa se insisto ma ho trovato questo e vorrei che qualcuno mi aiutasse a capirne qualcosa di più:

***
Non sono da indicare nel quadro VJ della dichiarazione Iva relativa al 2010 gli acquisti di servizi territorialmente rilevanti in Italia che sono non imponibili o esenti. La precisazione, ripresa nella circolare ministeriale n. 12 dello scorso anno (2010), è ora di rilevante importanza per evitare segnalazioni di errori nella fase di invio delle dichiarazioni Iva relative al 2010.

Fonte: ItaliaOggi

In base alle modifiche alle regole di territorialità introdotte dal 2010, le prestazioni di servizio «generiche» si considerano territorialmente rilevanti nel paese del committente. Se chi riceve il servizio «generico» è un soggetto passivo stabilito in Italia lo stesso deve assolvere agli obblighi Iva mediante integrazione del documento ricevuto o autofattura (art. 17 comma 2 dpr 633/72). Questo implica che la prestazione di servizio ricevuta deve essere assoggettata ad Iva in base alle regole del dpr 633/72. L'operazione deve poi essere registrata nel registro Iva vendita (art. 23 dpr 633/72) e nel registro Iva acquisti (art. 25 dpr 633/72). Quanto appena detto vale non solo per le prestazioni di servizio «generiche» ma in tutti i casi in cui un soggetto passivo stabilito in Italia acquista beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia da un soggetto estero (art. 17, comma 2 dpr 633/72).

Se, in base alle regole Iva italiane, la prestazione di servizi ricevuta dal soggetto italiano e resa dal soggetto estero è non imponibile o esente l'autofattura o l'integrazione del documento devono riportare la norma di riferimento che prevede questo trattamento.

La circolare ministeriale 12 del 12/3/2010 (punto 3.1) ha precisato che la registrazione nel registro Iva vendite e Iva acquisti va eseguita anche nel caso in cui il trattamento dell'operazione è quello di non imponibilità o esenzione. La circolare ha anche precisato che in questo caso l'operazione non deve essere indicata nel quadro VJ della dichiarazione Iva annuale, in quanto si tratta di operazione senza esposizione di Iva. La precisazione è coerente con le specifiche tecniche del modello di dichiarazione Iva annuale che prevedono, per i righi da VJ1 a VJ14, che siano contemporaneamente presenti o assenti le colonne 1 e 2 rispettivamente riguardanti l'imponibile e l'imposta delle operazioni. Nelle specifiche tecniche relative alla dichiarazione Iva è previsto inoltre che l'eventuale indicazione nei righi da VJ1 a VJ14 solo dell'imponibile o solo dell'imposta non determina lo scarto della dichiarazione ma solo una segnalazione. La precisazione della circolare 12/10 relativa al quadro VJ non ha portata innovativa, ma dal 2010 riguarda una platea di contribuenti molto più ampia rispetto agli anni precedenti. Per effetto delle modifiche alle regole di territorialità Iva dal 2010 sono infatti molti di più gli operatori italiani che, ricevendo prestazioni da soggetti esteri, devono assolvere agli obblighi Iva in Italia attraverso il meccanismo del reverse charge (art. 17, comma 2, dpr 633/72).

Ignorare la precisazione (e quindi indicare nel VJ nella colonna imponibile le operazioni esenti o non imponibili) comporta una segnalazione di irregolarità sulla dichiarazione Iva che, pur non essendo bloccante, è comunque un segnale di inesattezza.

***
grazie ancora.
 

Rocco

Utente
Riferimento: iva 2011 reverse charge

L'articolo fa riferimento al caso in cui emetti autofattura per l'applicazione del reverse charge ma l'operazione è non imponibile o esente. In tal caso, in base alle indicazioni fornite dall'Ade nella circolare n. 12/2010, vanno effettuati i normali adempimenti previsti in caso di applicazione del reverse charge ma l'operazione non va inserita nel quadro VJ poiché la compilazione dei righi in esso contenuti prevede la contemporanea indicazione dell'imponibile e dell'imposta.
Ma al di là di questa fattispecie, le operazioni assoggettate a reverse charge ed imponibili vanno inserite nella dichiarazione IVA.
Ciao.
 
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