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TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42Testo del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 73 del 29 marzo 2016), coordinato con la legge diconversione 26 maggio 2016 , n. 89, recante: «Disposizioni urgentiin materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.».(GU n.124 del 28-5-2016) Art. 2 sexies ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità 1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cuial decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezioneIV, nn. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatoredella situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiareche ha tra i suoi componenti persone con disabilita' o nonautosufficienti, come definite dall'allegato 3 al citato decreto delPresidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai finidel riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali,previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunquetitolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione dellacondizione di disabilita', laddove non rientranti nel redditocomplessivo ai fini dell'IRPEF; b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettereb), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio deiministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5 alparametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 delpredetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilita'media, grave o non autosufficiente. 2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti perragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi nelreddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche conriferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario,ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento deltrattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare deltrattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzatonell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro dellascala di equivalenza.
ora la modifica del regolamento con il nuovo decreto
.... all'Allegato 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) 0,5 per ogni componente con disabilita' media, grave onon autosufficiente, in recepimento dell'articolo 2-sexies, comma 1,lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito conmodificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.».